Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 814/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 17 settembre 2024 n. 263.

Giustizia amministrativa202600345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 17 settembre 2024 n. 263

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rilasciarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e ad accreditarvi 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa e dai relativi decreti attuativi, oltre agli accessori dovuti. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'Amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della Carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative alle annualità oggetto della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta individuato nel Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'Amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione o all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio consente di procedere all'esecuzione giudiziale del titolo nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    € 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, individuando il dies a quo e il dies ad quem.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994

    La sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione comprendeva gli accessori, interessi o rivalutazione, dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile, nei confronti di un'Amministrazione debitrice, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Quando l'Amministrazione non abbia dato esecuzione a un giudicato e non contesti nel merito l'obbligo derivante dal titolo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Su richiesta della parte, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandone l'importo giornaliero e il periodo di decorrenza fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.