Cassazione Civile, Ordinanza n. 01314/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce da rapporti patrimoniali tra ex coniugi in comunione su più immobili. Il ricorrente aveva convenuto in giudizio l'ex coniuge per ottenere la condanna al pagamento della quota del valore locativo di un immobile sito in Gravina di Catania, assumendo il mancato godimento della propria quota di proprietà. La convenuta aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere a sua volta la quota dei frutti civili di altri cespiti in comproprietà, sostenendo che tali frutti erano stati percepiti solo dall'altro ex coniuge. In primo grado entrambe le domande erano state respinte. In appello, il ricorrente impugnava il rigetto della propria domanda e la controparte proponeva appello incidentale; la Corte d'appello rigettava l'appello principale e accoglieva l'incidentale, riconoscendo alla resistente una somma per il mancato godimento degli immobili. In Cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1102, 832 ss. e 981 c.c., censurando l'esclusione del proprio diritto all'indennizzo sul rilievo che nel 1987 egli aveva ceduto l'usufrutto dell'immobile alla madre, sostenendo invece di aver conservato il diritto di utilizzo e quindi il diritto a percepire i frutti civili; 2) violazione degli artt. 1102, 1106, 2043, 820, 821 e 981 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse accolto la domanda riconvenzionale senza accertare l'eventuale dissenso della comproprietaria rispetto al possesso esclusivo altrui, affermando che vi sarebbe stata acquiescenza; 3) violazione dell'art. 1102 c.c. e dell'art. 347 c.p.c. per omessa acquisizione del fascicolo di primo grado e mancata considerazione della CTU, che avrebbe escluso o ridotto il valore locativo di alcuni immobili; 4) violazione degli artt. 201 ss. c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'omessa lettura della CTU e dei rilievi del CTP, deducendo anche vizio motivazionale sulla quantificazione delle somme riconosciute. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi: quanto al primo, ha osservato che la cessione dell'usufrutto alla madre aveva comportato la rinuncia alle facoltà tipiche dell'usufrutto, cioè percezione dei frutti e possesso, sicché non vi era stata privazione del godimento ma spossessamento volontario; quanto al secondo, ha escluso l'acquiescenza della resistente, poiché la proposizione della domanda giudiziale riconvenzionale valeva a manifestare il dissenso e a evitare inerzia e preclusioni. I terzi e quarti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché investivano la valutazione delle prove e tendevano a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione; inoltre la censura sul vizio motivazionale era proposta secondo un paradigma non più attuale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Catania, che aveva respinto l'appello principale dell'attore originario e accolto l'appello incidentale della controparte, riconoscendo a quest'ultima la somma di euro 21.071,83 per il mancato godimento degli immobili in comproprietà. La Cassazione ha ritenuto infondate le censure sulla perdita del diritto ai frutti civili conseguente alla cessione dell'usufrutto e sull'asserita acquiescenza della comproprietaria; ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi relativi alla valutazione della CTU e dei rilievi tecnici, in quanto diretti a ottenere una nuova valutazione del merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1102 c.c.
Richiamato per escludere che il comproprietario potesse pretendere un indennizzo quando aveva volontariamente rinunciato al godimento del bene; richiamato anche per affermare che la comproprietaria pretermessa poteva far valere la propria posizione mediante domanda giudiziale.
art. 832 c.c.
Usato dal ricorrente in combinazione con le norme sulla proprietà per sostenere il diritto al godimento e ai frutti del bene.
art. 981 c.c.
La Corte lo interpreta nel senso che l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa, trarne utilità e percepirne i frutti per tutta la durata del diritto, oltre al potere di possesso.
art. 982 c.c.
Richiamato per affermare che il contenuto dell'usufrutto comprende anche la facoltà di possedere la cosa, cioè conservarne o pretenderne il possesso.
art. 984 c.c.
art. 984, comma 1, cod. civ.
Usato per ribadire che i frutti naturali e civili competono all'usufruttuario per tutta la durata dell'usufrutto.
art. 1106 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 1102 c.c. in tema di uso della cosa comune.
art. 2043 c.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma non è oggetto di autonoma decisione di merito; la Corte respinge la censura sul presupposto della corretta proposizione della domanda giudiziale.
art. 820 c.c.
Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sui frutti civili.
art. 821 c.c.
Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sui frutti civili.
art. 347 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per sostenere l'omessa acquisizione del fascicolo di primo grado.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel secondo e quarto motivo per contestare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo per censurare la valutazione della CTU e dei rilievi tecnici.
artt. 201 ss. c.p.c.
Richiamati nel quarto motivo con riferimento alla consulenza tecnica e alla sua valutazione.
art. 360 c.p.c.
art. 360, primo comma, cod. proc. civ.; art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.
La Corte richiama la necessità di sussumere correttamente i motivi entro i parametri del ricorso per cassazione e precisa che le censure di merito o di motivazione non più attuali sono inammissibili o infondate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La cessione dell'usufrutto a terzi comporta la rinuncia alle facoltà tipiche dell'usufruttuario, e quindi alla pretesa dei frutti civili e del possesso del bene, salvo che dal titolo non emerga in modo inequivoco una diversa regolazione compatibile con tale cessione.
- In tema di comunione, la domanda giudiziale proposta dal comproprietario pretermesso per ottenere i frutti civili o l'indennità per il mancato godimento del bene è idonea a escludere l'acquiescenza e a manifestare il dissenso rispetto all'uso esclusivo altrui.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie: le censure che tendono a sostituire una diversa lettura della CTU o delle prove alla valutazione compiuta dal giudice di merito sono inammissibili.
- Il principio di acquisizione della prova implica che, una volta introdotto nel processo, l'elaborato peritale entra definitivamente nel materiale istruttorio e la sua considerazione attiene alla valutazione del merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti consentiti.
- L'erronea o imprecisa intestazione del motivo di ricorso per cassazione non comporta di per sé inammissibilità quando dal contenuto della doglianza sia comunque individuabile il vizio dedotto.
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