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Sentenza

Sentenza n. 5767/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 10 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 10 ottobre 2025 volta al rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto al 20 dicembre 2025. Tale attività ha comportato l’attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    per la dichiarazione di illegittimità del silenzio e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere

    La disposizione costituisce il fondamento dell’azione contro il silenzio dell’amministrazione; la sopravvenuta attivazione del procedimento determina, nel caso concreto, la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio

    La norma è applicata congiuntamente all’art. 117 c.p.a. per dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    con richiesta di nomina di un Commissario ad acta

    La nomina del commissario ad acta era stata richiesta dal ricorrente, ma non è stata disposta in ragione della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto integra l’attivazione del relativo procedimento e, se soddisfa integralmente la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nelle more del giudizio sul silenzio, l’amministrazione ponga in essere un’attività concretamente satisfattiva rispetto alla domanda proposta, anche quando tale attività consista nell’avvio del procedimento mediante fissazione dell’appuntamento richiesto.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel giudizio sul silenzio esclude la necessità di ordinare all’amministrazione di provvedere o di nominare un commissario ad acta.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo dell’amministrazione non sia particolarmente esteso e l’amministrazione abbia successivamente provveduto in tempi ritenuti ragionevoli, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a suo carico la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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