Sentenza n. 6491/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitando)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 21 luglio 2025 per il riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La ricorrente ha dedotto, in sostanza, la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto che la competenza a concludere il procedimento spettasse al Ministero dell’Istruzione, denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. 173/2022, e che il termine ordinario per adottare il provvedimento di riconoscimento fosse di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il giudice ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nel procedere all’esame, l’Amministrazione dovrà valutare specificamente il percorso di studi e i titoli conseguiti all’estero, considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione, nonché l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate. Per il caso di persistente inerzia, è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, cui è stato assegnato un ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, accertato il silenzio-inadempimento, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e di predisporre la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il procedimento di riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero deve essere concluso entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, quando sussistano differenze rilevanti nella formazione, l’adozione di misure compensative opportune e proporzionate ai fini del riconoscimento.
direttiva 2005/36/CE
Impone una valutazione sostanziale comparativa della formazione e delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, anche mediante misure compensative.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha modificato la denominazione del Ministero dell’Istruzione in Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza incidere sulla competenza a concludere il procedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve adottare il provvedimento espresso entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; la scadenza di tale termine integra il silenzio-inadempimento.
- Il giudice amministrativo, accertato il silenzio-inadempimento, può ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, quando la complessità e l’elevato numero delle istanze giustifichino un termine operativo adeguato.
- Nell’esaminare una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’Amministrazione deve valutare l’intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto formale tra titoli.
- Qualora emergano differenze tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l’Amministrazione deve valutare l’equipollenza sostanziale e, ove necessario, adottare misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente la domanda.
- In caso di perdurante inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per la conclusione del procedimento.
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