Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5203/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio, sostenendo che sull'avviso di ricevimento della raccomandata non erano indicate le generalità della persona a cui l'atto era stato consegnato; in sostanza si contestava la validità della notifica per mancanza di indicazione del destinatario sull'AR

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione era già esaminata e respinta nell'ordinanza impugnata: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello aveva logicamente spiegato perché la raccomandata fosse stata ritirata dall'imputato e ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in mancanza di querela di falso, la firma sull'avviso di ricevimento si presume riconducibile all'imputato con conseguente conoscenza dell'atto. Inoltre la Sezione ha precisato che il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile se in realtà si lamentano interpretazioni giuridiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. con il quale si deducano errori di interpretazione di norme giuridiche, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di un'inesatta portata

    La Corte interpreta questa norma nel senso che il rimedio per errore di fatto non può essere utilizzato per contestare decisioni che sono essenzialmente questioni di diritto o interpretazioni giurisprudenziali

  • Principio giurisprudenziale sulla querela di falso e sulla presunzione della firma sull'avviso di ricevimento

    in difetto di proposizione di querela di falso, infatti, deve ritenersi riconducibile all'imputato la firma apposta sull'avviso di ricezione della raccomandata relativa alla notifica dell'atto in questione, con conseguente correlata conoscenza dell'atto stesso

    La Corte applica il principio che, salvo contestazione specifica mediante querela di falso, la firma sull'AR è attribuibile al destinatario e vale come prova di conoscenza dell'atto

  • Giurisprudenza citata (esempi): Sez. 2, n. 33870 del 18/06/2019 (De Martino); Sez. 5, n. 1455 del 20/12/2018 (Guzzi); Sez. 3, n. 17506 del 03/10/2018 (Pieri); Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016 (Vecchi); Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013 (Kandji)

    Richiamate a sostegno del principio consolidato: per validare la notifica tramite raccomandata è necessario un'effettiva e specifica contestazione (querela di falso) per escludere l'attribuzione della firma al destinatario; inoltre, l'assenza delle generalità sull'AR non vale automaticamente a dichiarare la nullità quando il giudice abbia adeguatamente motivato che il ritiro è riferibile al destinatario

Massime di principio

  • La firma sull'avviso di ricevimento di una raccomandata si presume riconducibile al destinatario salvo che venga proposta querela di falso: senza tale contestazione probatoria la notifica si considera efficace
  • La mera assenza delle generalità della persona indicata sull'AR non determina automaticamente la nullità della notifica; il giudice valuta le circostanze e la motivazione fornita dalla decisione impugnata
  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è inammissibile quando in realtà si impugna una questione di diritto o si discute l'interpretazione giurisprudenziale; non è lo strumento per rimettere in discussione deduzioni giuridiche già motivate
  • Per contestare efficacemente una notifica è necessario fornire elementi probatori specifici (es. querela di falso, prove che l'atto è stato consegnato a terza persona chiaramente diversa) e non deduzioni generiche o apodittiche
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili con condanna al pagamento delle spese e, se non emerge assenza di colpa, anche a sanzioni pecuniarie (es. cassa delle ammende)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.