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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23211/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui la Corte di appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con cinque sentenze definitive pronunciate nei suoi confronti. Il ricorso per cassazione era stato proposto personalmente, senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e quindi in un contesto processuale in cui la Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di valida sottoscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'interessato dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    salvo che la parte non vi provveda personalmente

    La modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017 ha soppresso la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione; pertanto il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando ne ricorrano i presupposti.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. eliminando la facoltà della parte di provvedere personalmente al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, dovendo essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La violazione del requisito di sottoscrizione del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche senza formalità di procedura.
  • Quando l'inammissibilità dipende da una causa imputabile al ricorrente, il giudice può condannarlo al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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