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Sentenza

Sentenza del 16/12/2016 n. 26051 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato gli avvisi di accertamento e liquidazione ICI relativi al 1998, sostenendo che la nuova rendita catastale, richiesta con istanza del 22 maggio 1991, le fosse stata comunicata soltanto nel 2003. Riteneva quindi che l'adeguamento dell'imposta potesse essere richiesto solo dalla conoscenza della rendita. Il Comune ha impugnato la decisione della CTR deducendo, principalmente, la violazione dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000, sostenendo che per le rendite attribuite entro il 31 dicembre 1999 l'efficacia decorresse dalla data di adozione, e non dalla notificazione. Ha inoltre contestato la motivazione della sentenza circa la prova dei pagamenti effettuati dalla contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo applicabile retroattivamente la rendita catastale attribuita sulla base della richiesta presentata prima del 1993 e comunque messa in atti entro il 31 dicembre 1999. La rendita poteva quindi essere utilizzata per determinare l'ICI anche per il periodo anteriore alla notificazione, nei limiti della prescrizione del credito tributario, poiché rappresentativa dell'effettiva situazione dell'immobile sin dalla richiesta di accatastamento o variazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La società contribuente è stata condannata a rimborsare al Comune di Roma le spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1

    Solo a decorrere dal primo gennaio 2000 gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale sono efficaci dal giorno della loro notificazione.

    La regola della decorrenza dalla notificazione si applica agli atti di attribuzione o modifica della rendita adottati dal 1° gennaio 2000. Non si applica invece alle rendite adottate entro il 31 dicembre 1999, che restano efficaci dalla data di adozione, anche se notificate successivamente.

  • Imposta comunale sugli immobili (ICI)

    Per gli atti attributivi della rendita catastale adottati entro il 31 dicembre 1999, il Comune può liquidare l'ICI sulla base del classamento con efficacia dalla data di adozione o, nel caso esaminato, dalla data della richiesta di accatastamento o variazione, nei limiti della prescrizione del credito tributario.

Massime di principio

  • Per le rendite catastali adottate entro il 31 dicembre 1999, la successiva notificazione al contribuente non determina necessariamente l'inizio dell'efficacia: la rendita può produrre effetti dalla data di adozione e, secondo la decisione, dalla richiesta di accatastamento o variazione quando essa rappresenti la situazione effettiva dell'immobile.
  • La disciplina dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000, che collega l'efficacia della rendita alla notificazione, opera per le attribuzioni o modifiche effettuate dal 1° gennaio 2000 e non può essere applicata retroattivamente alle rendite anteriori.
  • In materia di ICI, il contribuente non può limitare automaticamente l'obbligazione alla data in cui ha avuto conoscenza della rendita, se il classamento è anteriore al 1° gennaio 2000 e il Comune agisce entro i termini di prescrizione.
  • La rendita catastale può essere impugnata insieme all'avviso di liquidazione o di accertamento, anche quando non sia stata previamente notificata, secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza.
  • La prova dei pagamenti e degli eventuali versamenti già effettuati deve essere documentata dal contribuente; tuttavia, se la Corte accoglie il motivo principale sulla decorrenza della rendita, le ulteriori contestazioni possono risultare assorbite.

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