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Ordinanza

Ordinanza n. 1845/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Napoli Cat.A12/2026/Imm/1^sez/dinieghi/vdm/126 e di ogni altro atto comunque connesso, precedente e successivo.

Giustizia amministrativa202603803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Napoli relativo al rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno, connesso alla dichiarata esistenza di un rapporto di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, tra l'altro, la pretermissione delle garanzie procedimentali e ha invocato il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, sostenendo l'esistenza di un rapporto di lavoro formalizzato anche mediante contratto di soggiorno. Il ricorrente ha rappresentato di ignorare incolpevolmente le ragioni dell'indisponibilità del datore di lavoro, firmatario del contratto, e ha richiamato anche successive vicende lavorative con altro datore. Il testo non specifica ulteriori motivi di legittimità né l'atto esatto di diniego del titolo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, non emergessero prima facie i presupposti per la sospensione. Quanto alle censure sulla pretermissione delle garanzie procedimentali, il ricorrente non ha allegato né fornito un principio di prova circa l'esistenza di elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa; tali censure appaiono quindi inammissibili, prima ancora che infondate. Nel merito del rapporto lavorativo, il Collegio ha rilevato che l'effettività del rapporto allegato non era stata né dedotta adeguatamente né comprovata e che le stesse allegazioni del ricorrente circa l'ignoranza delle ragioni dell'indisponibilità del datore di lavoro confermavano l'inattendibilità del rapporto. Il contratto di soggiorno stipulato è stato considerato un mero simulacro, non sufficiente a dimostrare l'effettiva instaurazione del rapporto. È stata inoltre ritenuta preclusa, in questa prospettiva, la possibilità di ottenere il permesso per attesa occupazione, poiché non si sarebbe verificata una circostanza successiva, non imputabile al ricorrente, di interruzione o cessazione di un rapporto esistente: il rapporto sarebbe invece risultato inesistente ab origine, con conseguente mancanza originaria dei requisiti normativi. Le successive vicende lavorative con altro datore sono state ritenute irrilevanti. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo il modello proprio della tutela cautelare, caratterizzato da sommaria deliberazione e verifica prima facie dei presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    Il Collegio ha richiamato implicitamente i requisiti normativi del titolo di soggiorno e del permesso per attesa occupazione, ritenendo che la mancanza originaria dell'effettivo rapporto di lavoro impedisse di invocare la fattispecie della cessazione o interruzione successiva del rapporto.

Massime di principio

  • In sede cautelare, le censure relative alla violazione delle garanzie procedimentali non possono sorreggere la sospensione dell'atto quando il ricorrente non allega né offre un principio di prova circa l'esistenza di elementi che avrebbero potuto orientare diversamente la decisione amministrativa.
  • La stipulazione di un contratto di soggiorno non dimostra di per sé l'effettività del rapporto lavorativo sottostante quando l'interessato non fornisca elementi probatori circa la concreta instaurazione e lo svolgimento del rapporto.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la cessazione o interruzione successiva di un rapporto di lavoro effettivamente esistente; non è invocabile quando il rapporto risulti inesistente ab origine, poiché in tal caso manca originariamente il requisito normativo e non si configura una sopravvenienza non imputabile al lavoratore.
  • Successive vicende lavorative con un diverso datore di lavoro non possono sanare, ai fini del rilascio del permesso per attesa occupazione, l'originaria inesistenza del rapporto di lavoro posto a fondamento del titolo richiesto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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