Sentenza n. 4616/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria n. 00500/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria che aveva ordinato al Comune di concludere con provvedimento espresso e motivato il procedimento relativo a un'istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
Favorevole al resistente (proprietari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Siderno ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato sull'istanza presentata dai privati ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, relativa a immobili occupati e utilizzati dal Comune per fini pubblici. L'appellante ha censurato la decisione per non avere il TAR considerato le prove dedotte a sostegno della carenza di legittimazione, di interesse e di fondatezza dell'istanza. Nel corso del giudizio d'appello il Comune ha comunicato di avere concluso il procedimento con determina dirigenziale n. 1481/2025 del 14 novembre 2025, successivamente presa d'atto dalla giunta comunale, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Anche gli appellati hanno chiesto la medesima declaratoria, insistendo però per la condanna dell'amministrazione alle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il Comune, adottando la determina del 14 novembre 2025, si è pronunciato sull'istanza del 9 ottobre 2024 e ha fatto venir meno il silenzio che aveva originato il giudizio. La sopravvenuta definizione del procedimento ha eliminato l'oggetto della controversia, senza che fosse necessario esaminare il contenuto della determinazione comunale né le questioni sostanziali relative all'acquisizione sanante o alla legittimazione, all'interesse e alla fondatezza dell'istanza. Le spese sono state poste a carico del Comune in applicazione della soccombenza virtuale, in ragione della precedente accertata illegittimità del silenzio e dell'accoglimento del ricorso di primo grado; sono state liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge e spese generali.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza dei privati volta all'acquisizione sanante degli immobili occupati e utilizzati dal Comune per fini pubblici; il giudizio definito riguardava esclusivamente l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza, non il contenuto della decisione sostanziale.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, senza esaminare il contenuto del provvedimento sopravvenuto nel giudizio sul silenzio.
- Nel giudizio avverso il silenzio relativo a un'istanza ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, l'oggetto della cognizione è l'esistenza dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; non rilevano, ai fini dell'accertamento del silenzio, il contenuto della futura o sopravvenuta risposta amministrativa né le questioni sostanziali relative alla vicenda espropriativa.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta conclusione del procedimento non esclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando la condotta dell'amministrazione abbia determinato il giudizio e il ricorso originario sia stato accolto per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio.
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