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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12082/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di distribuzione avente ad oggetto prodotti recanti il marchio "HalloKitty". La società distributrice ha agito chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e, in subordine, il risarcimento dei danni da abuso di dipendenza economica; ha inoltre domandato l'indennità sostitutiva del preavviso per il recesso ad nutum, il pagamento di un corrispettivo per attività di design e consulenza e, nei confronti della società titolare del marchio, il risarcimento per una asserita strategia di passaggio dalla vendita dei prodotti al sistema delle licenze, oltre a compensi per attività di contrasto alla contraffazione e, in subordine, un indebito arricchimento. I giudici di merito hanno respinto le domande, ritenendo non provati il recesso improvviso della concedente, l'inadempimento, l'esclusiva distributiva, il conferimento di un mandato oneroso per la lotta alla contraffazione, la stipulazione di un contratto di consulenza e i presupposti dell'abuso di dipendenza economica. In cassazione la ricorrente ha proposto sette motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo sul preteso recesso della concedente, sostenendo che gli ordini di merce erano proseguiti fino alla fine del rapporto; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza posto a suo carico la prova di un fatto che riteneva non esigibile; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla scelta della controparte di sostituire il modello distributivo con quello delle licenze; 4) violazione dell'art. 9 L. 192/1998 per non avere ravvisato l'abusività della condotta nonostante lo sfruttamento della dipendenza economica e la pretesa imposizione di condizioni gravose; 5) e 6) ulteriori censure di omesso esame su condizioni gravose dei contratti di licenza e sull'interruzione arbitraria dei rapporti nel 2013; 7) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla violazione dell'obbligo di buona fede ex art. 1375 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. I motivi fondati su omesso esame di fatti decisivi sono stati dichiarati inammissibili perché la decisione impugnata era resa in presenza di "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., senza una sostanziale diversità della ratio fattuale tra primo e secondo grado. Il motivo sulla violazione dell'art. 2697 c.c. è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la reale motivazione della sentenza, che aveva semplicemente reputato non provato l'inadempimento della concedente. Le censure sull'abuso di dipendenza economica sono state giudicate inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi, basata sulla mancata prova dei fatti costitutivi allegati. L'ultimo motivo è stato rigettato poiché la Corte territoriale aveva comunque esaminato il profilo della violazione della buona fede, escludendo che la concedente avesse taciuto un'intenzione di abbandonare la distribuzione per passare alle licenze.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme non è proponibile in cassazione il vizio di omesso esame di fatti decisivi e controversi ex art. 360, n. 5, c.p.c., quando le decisioni di primo e secondo grado condividano il medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto storico decisivo è precluso dalla doppia conforme e comunque richiede la decisività del fatto asseritamente non esaminato.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è inammissibile se non si confronta con l'effettiva motivazione di merito e se la sentenza si limita a rilevare la mancata prova del fatto costitutivo allegato.

  • art. 9 L. 18 giugno 1998, n. 192

    L'abuso di dipendenza economica richiede la dimostrazione dei suoi elementi costitutivi; non basta allegare la modifica del modello commerciale o la sussistenza di rapporti economici asimmetrici se non sono provati inadempimento, recesso abusivo o condizioni ingiustificatamente gravose.

  • art. 1375 c.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è infondata se il giudice di merito ha espressamente esaminato il profilo della violazione della buona fede, anche richiamando e condividendo la motivazione del primo giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di omesso esame di fatti decisivi, salvo che le due sentenze di merito poggino su rationes fattuali sostanzialmente diverse.
  • La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile quando, in realtà, mira a sollecitare una diversa valutazione delle prove o non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Per configurare l'abuso di dipendenza economica occorre la prova rigorosa dei fatti costitutivi allegati, inclusi il comportamento abusivo, l'eventuale recesso o l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose.
  • Il motivo di ricorso per omessa pronuncia è infondato se la questione dedotta risulta comunque esaminata, anche implicitamente, dal giudice di merito.
  • Il modello di business alternativo adottato da una controparte non è di per sé abusivo; occorre dimostrare che esso si sia tradotto, nel caso concreto, in condotte contrarie a buona fede e correttezza o in un abuso della posizione di forza contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieDistribuzioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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