Sentenza del 07/01/2021 n. 57 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per imposta sulla pubblicita' (importo principale 13,63 euro, totale con sanzioni e interessi circa 24,00 euro) relativo a una freccia direzionale su palo che indica l'ubicazione dell'ufficio postale. Poste ha dedotto che il cartello e' un avviso informativo/segnale di indicazione relativo a servizio di pubblica utilita' e rientra nelle esenzioni previste dalla normativa (superficie inferiore a 0,5 m2; caratteristiche di segnaletica stradale secondo art.125 DPR 495/1992). La concessionaria non ha prodotto contestazione probatoria né fotografie a confutazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello proposto da XX srl e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di Poste Italiane annullando l'accertamento. Il cartello e' stato qualificato come 'segnale di indicazione' e/o avviso al pubblico relativo a servizio di pubblica utilita' e, avendo superficie inferiore a mezzo metro quadrato, e' esente dall'imposta sulla pubblicita' ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. b) del d.lgs. 507/1993. Spese processuali compensate tra le parti.
Norme richiamate
d.lgs. 507/1993
art. 17, comma 1, lett. b) - "gli avvisi al pubblico ... riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato ..."
La Corte ha ritenuto che la freccia direzionale e' un avviso al pubblico relativo a servizio di pubblica utilita' e, poiche' la superficie e' inferiore a 0,5 m2, rientra nell'esenzione prevista dall'art.17.
d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
art. 39, comma 1, lett. c) (richiamato) - i segnali di indicazione hanno la funzione di fornire informazioni necessarie o utili per la guida e per l'individuazione di localita', itinerari, servizi ed impianti
Il cartello e' stato qualificato come 'segnale di indicazione' ai sensi del codice della strada, con funzione informativa e non pubblicitaria; questa qualificazione e' stata centrale per l'esclusione dall'imposta.
D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada)
art. 124 e art.125 (comma 2 e comma 6, lett. b) richiamati nel testo; riferimenti a simboli e caratteri per punti di pubblico interesse)
Sulla base delle disposizioni regolamentari relative alla segnaletica, il cartello rientra nelle tipologie ammesse come segnale informativo (es. simboli e indicazioni per 'posta'), e nessuna prova contraria e' stata fornita dalla concessionaria.
d.lgs. 546/1992
art. 15, comma 2 (richiamato in materia di compensazione delle spese)
In assenza di costituzione dell'appellata e per la natura dell'oggetto (interpretazione normativa), la Commissione ha ritenuto giustificata la compensazione delle spese tra le parti.
Giurisprudenza (Consiglio di Stato)
Sentenza Cons. Stato, sez. VI, n. 2855 del 24/05/2002 (richiamata) - Poste Italiane spa e' considerata organismo di diritto pubblico per personalita' giuridica, influenza pubblica e gestione di servizio postale
Anche riconoscendo che Poste svolge compiti di servizio pubblico e ha natura di organismo di diritto pubblico, la qualifica del soggetto non impedisce che la segnaletica relativa al servizio universale sia considerata avviso/informazione esente dall'imposta.
Massime di principio
- I cartelli e le frecce direzionali che svolgono una funzione meramente informativa e segnalano l'ubicazione di un servizio di pubblica utilita' vanno qualificati come 'segnali di indicazione' e non come pubblicita', ai fini dell'imposta sulla pubblicita'.
- Se la superficie dell'avviso al pubblico e' inferiore a mezzo metro quadrato, esso rientra nell'esenzione prevista dall'art.17, comma 1, lett. b) del d.lgs. 507/1993.
- La qualificazione come 'segnale di indicazione' secondo il Codice della Strada (art.39 e regolamento attuativo) e' determinante per escludere la soggezione all'imposta; e' importante considerare le caratteristiche tecniche previste dal regolamento (simboli, caratteri, figure standard).
- Spetta alla parte che accerta l'imposta (o alla concessionaria) fornire prova contraria se sostiene che il cartello abbia contenuto pubblicitario: l'assenza di contestazione probatoria porta all'accoglimento delle deduzioni del ricorrente.
- Il fatto che il soggetto che espone la segnaletica sia una societa' che svolge anche attivita' commerciali non esclude l'esenzione quando la segnaletica si riferisca al servizio pubblico universale di cui e' titolare.
- Se la parte resistente non si costituisce in appello e la questione e' sostanzialmente interpretativa di norme, la commissione puo' compensare le spese processuali.
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