Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40402/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato continuato, commesso il 22/11/2008, di formazione di false carte di identità valide per l'espatrio. Ha articolato due motivi: 1) inosservanza dell'art. 157 c.p. sostenendo che il reato fosse estinto per prescrizione alla data dell'appello (29/11/2021) e che la Corte di appello non avrebbe motivato sulla mancata estinzione; 2) errata applicazione e vizi di motivazione in relazione all'art. 497-bis, 2° comma, c.p., con la censura che la Corte avrebbe equivocato il ruolo dell'imputato confondendo mera modalità di contraffazione con compartecipazione nella fabbricazione dei documenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: le sentenze di merito hanno motivatamente desunto la sussistenza del reato previsto dal 2° comma dell'art. 497-bis dalle modalità concrete di fabbricazione, dal numero dei documenti rinvenuti e dal fatto che alcuni erano parzialmente compilati o "in fieri", prova del ruolo dell'imputato come autore e non mero possessore. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità e l'infondatezza: il calcolo della prescrizione, depurato dalle maggiorazioni per recidiva e aumenti speciali, porta a un termine di 16 anni e 8 mesi, che non era ancora decorso (prescrizione prevista non prima del 22/07/2025). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    Il 2° comma costituisce ipotesi autonoma di reato (fabbricazione/partecipazione alla contraffazione) diversa dal mero possesso del documento previsto dal 1° comma; la configurabilità richiede elementi probatori idonei a dimostrare il ruolo attivo nella fabbricazione, che possono emergere dal numero e dallo stato dei documenti (es. documenti "in fieri") e dalle modalità concrete di formazione.

  • art. 157 cod. pen.

    disciplinante la prescrizione

    La prescrizione va calcolata sulla base della pena massima edittale effettivamente applicabile, comprensiva degli aumenti (es. per recidiva e aumenti speciali); la Corte ha ritenuto che, con le maggiorazioni, il termine non fosse decorso.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Disciplina la possibilità di requisitoria scritta in Cassazione in relazione all'udienza a distanza/discipline processuali emergenziali; nel caso è stata utilizzata la requisitoria scritta del P.G.

  • art. 10, comma 4, decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (conv. nella legge 31/07/2005 n.155)

    riferimento all'aumento della pena e al calcolo della prescrizione

    La modifica normativa ha inciso sulla determinazione della pena massima applicabile per il reato contestato e, conseguentemente, sul relativo termine di prescrizione; la Corte ha applicato tali criteri per il computo del termine prescrizionale.

Massime di principio

  • La sussistenza del reato di fabbricazione (2° comma art. 497-bis) può essere desunta da elementi concreti quali il numero elevato di documenti falsi e la presenza di documenti incompleti o "in fieri": questi indizi possono distinguere l'autore dal mero possessore.
  • La mera tecnica di contraffazione o formule comuni non esclude la necessità di elementi probatori ulteriori; tuttavia non è necessario che il documento riporti la foto dell'imputato per ritenere integrato il 2° comma: le circostanze di fatto possono essere decisive.
  • Le doglianze sulla prescrizione richiedono calcoli specifici e non argomentazioni esplorative: la prescrizione va determinata sulla base della pena massima effettiva comprensiva di aumenti (es. recidiva), per cui una valutazione sommaria è insufficiente.
  • Argomentazioni generiche o esplorative in cassazione sono spesso inammissibili; per ottenere l'ammissione del ricorso è necessario formulare censure precise e ben fondate sul diritto o sulla motivazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne al pagamento delle spese e ammende: valutare il rischio economico prima di proporre ricorso infondato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.