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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28793/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per il 2005, relativa a IVA e imposte dirette. La contribuente aveva visto respinto il ricorso in primo grado e poi l'appello davanti alla Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto nuove alcune censure sulla notificazione della cartella e comunque sanati eventuali vizi per raggiungimento dello scopo; aveva inoltre escluso la nullità per omesso invito preventivo a chiarire la dichiarazione, non ravvisando incertezze rilevanti, e aveva ritenuto adeguata la motivazione della cartella, riferendo le somme a omessi/tardivi/carenti versamenti di imposte sui redditi corrisposti a lavoratori dipendenti. Con il ricorso per cassazione, proposto con sei motivi, la contribuente ha dedotto: 1) nullità per error in procedendo e violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che la CTR avesse errato nel considerare nuova la censura sulla nullità della notificazione della cartella per relata apposta in modo irregolare; 2) e 6) nullità per omessa sottoscrizione della cartella da parte del responsabile del procedimento e omessa pronuncia sul relativo motivo di appello; 3) e 4) violazione dell'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 e dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per mancata preventiva comunicazione/avviso bonario; 5) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 3 L. n. 241/1990, oltre all'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, per difetto o insufficienza di motivazione della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la CTR aveva posto una doppia ratio decidendi: oltre a ritenere nuova la censura, aveva affermato la sanatoria dei vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo, ratio non specificamente censurata. Ha ritenuto inammissibili i motivi secondo e sesto perché la doglianza confondeva la sottoscrizione della cartella con la notificazione e, comunque, non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento dell'esistenza della sottoscrizione; la censura sull'omessa pronuncia era quindi infondata e/o non autosufficiente. Ha respinto i motivi terzo e quarto ricordando che l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 sussiste solo quando, nel controllo automatizzato, vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, condizione ritenuta inesistente nel caso concreto. Ha ritenuto infondato e, per il profilo motivazionale, inammissibile il quinto motivo, perché la CTR aveva motivato in modo sufficiente e comprensibile, accertando che le somme contestate si riferivano a omessi/tardivi/carenti versamenti di imposte sui redditi corrisposti a lavoratori dipendenti. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della sola controricorrente e si è dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La censura sulla novità dei motivi d'appello era inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta anche da una distinta ratio di sanatoria del vizio notificatorio per raggiungimento dello scopo.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta impropriamente prospettata come error in procedendo quando, al più, avrebbe dovuto essere dedotto un error in iudicando; inoltre è stata respinta quando non colpiva la ratio decidendi.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel motivo relativo alla notificazione della cartella, ma non ritenuto decisivo poiché il vizio notificatorio era comunque sanato dal raggiungimento dello scopo.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Norma del controllo automatizzato della dichiarazione: consente l'iscrizione a ruolo sulla base di un controllo documentale dei dati esposti in dichiarazione.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Norma parallela per l'IVA: il controllo automatizzato non impone di per sé il contraddittorio preventivo, salvo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    Il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo se, nel controllo automatizzato, emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non in ogni ipotesi di liquidazione ex artt. 36-bis e 54-bis.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare difetto di motivazione della cartella, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della cartella e della sentenza sufficiente.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    La censura sul difetto di motivazione è stata respinta perché la CTR aveva esplicitato la ragione del debito tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che colpisca solo una delle rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, quando l'altra, autonoma e sufficiente, resti non censurata.
  • La denuncia di nullità della cartella o della notificazione non può essere proposta come error in procedendo se il reale thema decidendum attiene alla validità sostanziale dell'atto o alla corretta qualificazione del vizio; occorre censurare la specifica ratio su cui il giudice di merito ha fondato la decisione.
  • Nel controllo automatizzato della dichiarazione, l'obbligo di inviare un preventivo contraddittorio al contribuente sussiste solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in mancanza di tali incertezze, la mancata comunicazione non determina nullità della cartella.
  • La cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando consente di comprendere la pretesa tributaria e la sua riferibilità a specifiche omissioni o irregolarità di versamento; la doglianza di motivazione non può risolversi in una contestazione generica.
  • La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice d'appello abbia comunque esaminato il punto controverso e abbia accertato in fatto l'elemento decisivo posto a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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