Sentenza del 04/08/2023 n. 23852 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
CILP impugnava gli avvisi di accertamento della Regione Toscana relativi all'imposta regionale addizionale sul canone di concessione per l'anno 2008 sulle aree del demanio marittimo occupate all'interno del porto di Livorno. La società contestava la legittimità dell'imposizione sostenendo che i canoni concessori per operazioni portuali fossero discrezionalmente determinati da provvedimenti amministrativi e non da legge, che la Regione non avesse potere impositivo su tali canoni, che l'imposta fosse applicabile solo alle concessioni per finalità turistico-ricreative e che vi fossero violazioni di principi costituzionali quali il principio di riserva di legge, di uguaglianza e la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia tributaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della CILP, confermando la legittimità dell'imposta regionale addizionale sul canone di concessione per le aree demaniali marittime anche se i canoni sono stati determinati con provvedimenti amministrativi discrezionali dell'Autorità Portuale. La Corte ha chiarito che il presupposto impositivo è dato dalla titolarità della concessione statale su beni demaniali occupati, indipendentemente dall'ente che rilascia la concessione o ne determina il canone. È stata ritenuta valida la disciplina legislativa statale e regionale che individua presupposti, base imponibile, aliquote e sanzioni, riservando alla normativa secondaria la determinazione dell'ammontare del canone. Sono stati esclusi vizi di motivazione e omessa pronuncia e rigettate le doglianze sulla presunta incostituzionalità e violazione della riserva di legge. La Corte ha inoltre compensato le spese del giudizio.
Norme richiamate
Legge 16 maggio 1970, n. 281
Individua il presupposto impositivo, i soggetti passivi e la base imponibile (canone di concessione) dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni demaniali, prevedendo che l'imposta è dovuta dal concessionario e riscossa per conto delle Regioni.
Legge Regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2
Istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali e prevede che l'imposta sia commisurata a una percentuale del canone di concessione statale.
Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400
Attribuisce agli enti portuali la facoltà di adottare criteri diversi per la determinazione dei canoni concessori demaniali marittimi, purché non comportino canoni inferiori a quelli previsti dal decreto stesso, legittimando la discrezionalità nella determinazione del canone.
Legge 28 gennaio 1994, n. 84
Riordina la legislazione in materia portuale e attribuisce alle Autorità Portuali la competenza nel rilascio delle concessioni demaniali marittime per operazioni portuali.
Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68
Trasforma, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, l'imposta regionale sulle concessioni statali in tributo proprio regionale, lasciando alle Regioni la facoltà di sopprimerlo.
Legge Regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 77
Esclude l'applicazione del tributo regionale sulle concessioni demaniali marittime a decorrere dal 2013 per alcune Autorità Portuali, senza effetto retroattivo per annualità precedenti.
Costituzione Italiana
art. 3, art. 23, art. 53, art. 112, art. 117 comma 2 lett. e)
Garantisce i principi di uguaglianza, riserva di legge in materia tributaria, diritto di difesa e competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia tributaria, rispettati dalla normativa e interpretazione applicata nel caso.
Massime di principio
- Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali è costituito dalla titolarità della concessione statale e dall'occupazione del bene demaniale, indipendentemente dall'ente che rilascia la concessione o determina il canone.
- La determinazione discrezionale del canone da parte di enti amministrativi come le Autorità Portuali non esclude la legittimità dell'imposizione regionale purché la disciplina primaria individui in modo chiaro presupposti, base imponibile, aliquote e sanzioni, riservando solo la determinazione quantitativa a normativa secondaria o amministrativa.
- La riserva di legge tributaria è rispettata anche quando la legge delega all'amministrazione il compito di definire quantitativamente l'imposta, purché siano previsti criteri e limiti idonei a impedire arbitrarietà.
- Le controversie relative alla determinazione discrezionale del canone concessorio sono rimesse al sindacato giurisdizionale amministrativo, che valuta la legittimità e proporzionalità del provvedimento.
- La trasformazione di un tributo da derivato a proprio regionale non ha effetto retroattivo e non preclude la legittimità dell'imposizione per annualità precedenti.
- La mancata allegazione dell'atto concessorio non invalida l'avviso di accertamento se il concessionario ne era già in possesso o a conoscenza.
- La competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia tributaria non esclude che le Regioni possano istituire tributi propri o addizionali nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge statale.
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