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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29617/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposto nei confronti dell'indagato e di società allo stesso riferibili, per fatti ritenuti astrattamente riconducibili ad autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi: l'erroneo mancato riconoscimento dell'esistenza di un gruppo di imprese di fatto; l'assenza di danno patrimoniale in capo alla società da cui sarebbero partite le movimentazioni di denaro, sostenendo che i trasferimenti avevano natura di credito da restituire; l'insussistenza dell'ingiusto profitto e del dolo specifico dell'asserito reato presupposto di infedeltà patrimoniale; infine, l'insussistenza degli atti fraudolenti e dell'elemento soggettivo del reato tributario di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, valorizzando la finalità di soddisfare debiti fiscali di altra società del gruppo e la capienza patrimoniale personale dell'indagato. La Corte ha però ritenuto che i motivi fossero in parte già vagliati dal riesame e in parte meramente teorici, non ancorati a specifiche violazioni di legge, oltre che volti a contestare la ricostruzione fattuale non consentita in sede di legittimità sul sequestro preventivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il limite del controllo di legittimità sulle ordinanze in materia di sequestro preventivo, ammissibile solo per violazione di legge, comprensiva della mancanza assoluta o apparenza della motivazione, ma non per la mera illogicità. Nel merito, ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi: il primo perché l'allegazione del gruppo di imprese non basta a escludere l'ingiustizia del profitto in mancanza di concreti e certi vantaggi compensativi; i secondi perché la pretesa esistenza di un credito restitutorio non elimina ma, anzi, conferma il danno patrimoniale e il profitto illecitamente conseguito; il quarto perché censurava solo la motivazione e proponeva una diversa lettura dei fatti; il quinto perché non introduceva reali censure di diritto e contestava soltanto la ricostruzione del meccanismo fraudolento. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-ter.1 c.p.

    Indicato come reato contestato di autoriciclaggio, quale presupposto del sequestro finalizzato alla confisca.

  • art. 648-quater c.p.

    Richiamato per la finalità ablativa del sequestro preventivo, disposto in funzione della successiva confisca.

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato quale norma incriminatrice della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; la Corte rileva che i motivi difensivi non ne colgono una violazione di legge e si risolvono in contestazioni fattuali.

  • art. 2634 c.c.

    Usato come parametro del reato presupposto di infedeltà patrimoniale; la Corte afferma che il danno patrimoniale non è escluso dalla mera esistenza di un diritto di credito restitutorio.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Stabilisce che contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.

  • art. 606, lettera e), c.p.p.

    Richiamato per affermare che l'illogicità manifesta della motivazione è denunciabile solo con lo specifico motivo di ricorso previsto da tale disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 14 del 2019

    Norma richiamata dalla difesa per sostenere l'esistenza di un gruppo di imprese; la Corte osserva che ciò, da solo, non basta a escludere l'ingiustizia del profitto.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso un'ordinanza di sequestro preventivo il controllo di legittimità è limitato alla violazione di legge, comprendendo solo la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione, non anche la semplice illogicità del ragionamento decisorio.
  • L'allegazione dell'esistenza di un gruppo di imprese non è sufficiente, di per sé, a escludere l'ingiustizia del profitto o il danno patrimoniale; occorre dimostrare concreti vantaggi compensativi, certi, congrui e almeno equivalenti al sacrificio sopportato dalla società danneggiata.
  • La costituzione di un diritto di credito restitutorio in capo alla società depauperata non esclude il danno patrimoniale, ma è anzi una conseguenza ordinaria dell'illecito e non neutralizza la configurabilità del reato presupposto o del profitto.
  • Le censure che mirano a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza individuare una reale violazione di legge, sono inammissibili in sede di legittimità, specie quando si attaccano apprezzamenti già compiuti dal giudice del riesame.
  • In fase cautelare, la sussistenza del dolo specifico può essere desunta dal meccanismo fraudolento ricostruito dal giudice di merito; una contestazione che si limiti a negarne la lettura fattuale senza incidere sulla regula iuris non è scrutinabile come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolentaSottrazione fraudolenta al pagamentoInfedeltà patrimonialeRiciclaggio
RamiProcesso penaleReati fallimentariReati tributariDelitti contro il patrimonioDelitti economici
IstitutiConfiscaOnere della prova

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