Cassazione Civile, Ordinanza n. 09388/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di quote condominiali relative a lavori straordinari sulle facciate e sui balconi, deliberati dall’assemblea. Il condomino ha proposto opposizione; in primo grado il giudice di pace ha ritenuto la controversia di competenza del tribunale, e il tribunale, decidendo sull’appello del condominio, ha respinto il gravame rilevando la nullità della deliberazione assembleare del 26 settembre 2017 per mancata costituzione del fondo speciale previsto dall’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. Il condominio ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la delibera avesse comunque previsto una rateizzazione delle spese e un finanziamento bancario, con successiva conferma della rateizzazione; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., assumendo che la costituzione del fondo speciale fosse avvenuta in modo conforme e che la norma non dovesse essere interpretata restrittivamente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il giudice può esaminare la nullità della deliberazione posta a base del credito anche in appello; ha ribadito che l’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. impone, a pena di nullità della delibera, la costituzione preventiva di un fondo speciale pari all’ammontare dei lavori, salvo che il contratto preveda pagamenti progressivi in base allo stato di avanzamento, nel qual caso il fondo va costituito per i singoli pagamenti dovuti. Nel caso concreto il ricorrente non ha dimostrato né la corretta costituzione del fondo per l’intera somma, né la previsione contrattuale di pagamenti progressivi tali da legittimare un diverso meccanismo. Il ricorso è stato quindi rigettato; il condominio è stato condannato a rifondere le spese di cassazione al controricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.
"obbligatoriamente"; "di importo pari all'ammontare dei lavori"; costituzione del fondo speciale
La norma impone, quale ulteriore condizione di validità della delibera che approva lavori straordinari o innovazioni, la preventiva costituzione di un fondo speciale pari all’importo complessivo dei lavori, oppure, se previsto dal contratto, di un fondo commisurato ai singoli pagamenti progressivi in base allo stato di avanzamento.
art. 1137, comma 2, c.c.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su delibera condominiale, la nullità della delibera può essere esaminata dal giudice; l’annullabilità deve invece essere dedotta con apposita domanda riconvenzionale di annullamento.
art. 63 disp. att. c.c.
La regola sul fondo speciale è letta in funzione di tutela del singolo condomino rispetto al rischio di dover rispondere delle morosità altrui verso il terzo creditore.
art. 375, comma 2, 2-quater, c.p.c.
Indicato solo per la trattazione camerale del ricorso nel regime temporale applicabile.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Indicato solo per il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per l’applicazione ratione temporis della disciplina processuale della trattazione camerale.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
La previsione di inammissibilità dell’appello c.d. "doppia conforme" non opera quando la sentenza di appello non è fondata sulle stesse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado.
art. 46 c.p.c.
Richiamato in relazione all’appello proposto avverso la decisione del giudice di pace che aveva declinato la competenza in favore del tribunale.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il condominio assolve l’onere probatorio producendo il verbale assembleare di approvazione delle spese e la documentazione relativa; il giudice deve verificare l’esistenza e l’esigibilità del credito, non potendo prescindere dalla validità della delibera posta a fondamento dell’ingiunzione.
- La deliberazione assembleare che approva lavori straordinari o innovazioni è nulla se non prevede la preventiva costituzione del fondo speciale richiesto dall’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.; tale prescrizione non è derogabile da una mera maggioranza assembleare né dal consenso dell’appaltatore.
- Il fondo speciale deve essere costituito, di regola, per l’intero ammontare dei lavori; solo se il contratto d’appalto prevede pagamenti progressivi correlati allo stato di avanzamento, il fondo può essere commisurato ai singoli pagamenti dovuti.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su deliberazione condominiale, il giudice può esaminare sia la nullità dedotta dalla parte sia quella rilevabile d’ufficio; l’annullabilità richiede invece una specifica domanda riconvenzionale.
- Le censure di omesso esame sono inidonee quando investono fatti non decisivi o già considerati nella sentenza impugnata; la cassazione non può essere ottenuta se il ricorrente non dimostra in concreto la sussistenza di un valido fondo speciale o della diversa modalità di costituzione consentita dalla legge.
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