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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12355/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata, in abbreviato, per furti commessi in due diversi esercizi commerciali in concorso con altre persone già giudicate separatamente. In appello la condanna fu confermata, fu revocata la sospensione condizionale e fu disposto il risarcimento alla parte civile. In Cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: (i) nullità della sentenza per mancata motivazione sul diniego dell'attenuante ex art.62, comma 1, n.6 c.p.; (ii) vizio di violazione di legge per non avere la Corte dichiarato l'estinzione del reato (capo A) a seguito di remissione di querela resa dal soggetto offeso nei confronti degli altri correi, deducendo l'estensione di tale remissione ai sensi dell'art.155, comma 2 c.p.; (iii) censura sulla rilevazione dell'aggravante ex art.61, n.7 c.p.; (iv) doglianza sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il secondo motivo: risultando documentalmente la remissione della querela, in data 27/06/2017, da parte del querelante Ugolini Marco nei confronti dei coimputati Reinhart Michele e Held Monia (accettata da questi ultimi), tale remissione, ai sensi dell'art.155, comma 2 c.p., si estende anche alla ricorrente poiché ella non l'ha ricusata e ne ha chiesto l'estensione. Ne è conseguita l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato contestato al capo A) (furto aggravato nella "Gastronomia Severino"). L'accoglimento di tale motivo ha assorbito il primo motivo relativo alla motivazione sull'attenuante. Per la residua imputazione la Corte ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio: il giudice di merito dovrà rivalutare, con piena autonomia, la concessione delle attenuanti generiche e determinare la sanzione tenendo conto dell'estinzione del reato più grave.

Norme richiamate

  • art. 155, comma 2, cod. pen.

    La remissione della querela resa anche nei confronti di uno solo degli autori del reato si estende agli altri coautori a meno che questi non la ricusino; applicata per dichiarare estinto il capo A) anche nei confronti della ricorrente che non l'ha ricusata.

  • art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen.

    Riferita all'attenuante dedotta dalla ricorrente; la Corte d'appello aveva negato il riconoscimento dell'attenuante ma tale censura è stata assorbita dall'accoglimento del motivo che ha determinato l'estinzione del reato più grave.

  • art. 61, n. 7, cod. pen.

    Riferita all'aggravante contestata nel processo; la ricorrente aveva dedotto vizio di violazione di legge e motivazione sul riconoscimento dell'aggravante, questione che dovrà essere riesaminata dal giudice di merito in sede di nuovo trattamento sanzionatorio dopo l'estinzione del capo più grave.

Massime di principio

  • La remissione della querela (nei reati procedibili a querela) resa nei confronti anche di uno solo degli autori si estende agli altri coautori a meno che questi non la ricusino; tale estensione può produrre l'estinzione del reato anche se la remissione è stata formulata nei confronti di altri coimputati processati separatamente.
  • Se, dopo l'impugnazione ma prima della conclusione del processo, interviene un elemento estintivo (es. remissione della querela) documentato, la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio per l'estinzione del reato interessato.
  • L'estinzione di un capo di imputazione grave può assorbire o rendere inammissibili certi motivi di doglianza (es. mancanza di motivazione sulle attenuanti correlate al capo estinto), ma non impedisce la rinnovazione del giudizio sulla determinazione della pena per le rimanenti imputazioni: il giudice di merito deve rivalutare aggravanti e attenuanti alla luce della nuova configurazione dei fatti.
  • In procedura, per ottenere l'effetto estintivo per il proprio cliente quando la remissione è stata resa verso altri coautori, è importante produrre documentazione formale della remissione e chiedere espressamente l'estensione, nonché non ricusarla, pena la perdita dell'effetto estintivo.
  • Quando si impugna per Cassazione su questioni relative ad estinzioni o remissioni, è strategico mirare a dimostrare documentalmente la sussistenza dell'atto estintivo e la sua compatibilità con i capi di imputazione a carico del ricorrente.

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