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Sentenza

Sentenza del 11/11/2015 n. 23036 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Bolzano che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo al recupero dell'IVA detratta e rimborsata per lavori di ristrutturazione di un immobile destinato alla locazione turistica. Con il primo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione insufficiente e mancata indicazione delle specifiche norme del D.P.R. n. 633 del 1972 applicate. Con il secondo motivo ha sostenuto che la detrazione fosse illegittima perché l'impresa del contribuente non rientrava tra quelle indicate dall'art. 19-bis1, lett. i), e perché gli immobili erano catastalmente classificati come abitativi A/2.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'Agenzia. Il primo motivo è stato dichiarato infondato: la mancata indicazione nominativa di ogni specifica disposizione non determina nullità se dalla motivazione risultano chiaramente le ragioni giuridiche e fattuali della decisione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato nella parte relativa alla qualità dell'impresa: in applicazione del principio di neutralità dell'IVA, il diritto alla detrazione spetta all'imprenditore quando le spese siano inerenti e strumentali all'attività economica, anche se l'attività è in fase preparatoria e anche se non vi sono ancora operazioni attive. La censura relativa alla categoria catastale è stata invece dichiarata inammissibile perché nuova, non autosufficiente e diretta a contestare un apprezzamento di fatto non riesaminabile in Cassazione come errore di diritto. È stata quindi confermata l'illegittimità del recupero IVA; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del contribuente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis1, comma 1, lett. i)

    La disposizione non è stata interpretata come un limite assoluto alla detrazione per le imprese diverse da quelle espressamente indicate. Secondo la Cassazione, prevale il principio di neutralità dell'IVA e la detrazione può spettare se è dimostrata l'inerenza e la strumentalità delle spese rispetto all'attività imprenditoriale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Il diritto alla detrazione spetta al soggetto passivo quando l'imposta assolta sugli acquisti è collegata all'esercizio dell'impresa. Anche le spese preparatorie, come la ristrutturazione di un immobile destinato all'attività, possono essere detratte se finalizzate all'avvio effettivo dell'attività.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis1

    Le limitazioni alla detrazione devono essere applicate in modo coerente con il principio di neutralità dell'IVA e non possono prevalere quando sia concretamente dimostrata la destinazione imprenditoriale dell'immobile e delle spese.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione adeguata, ma non è nulla solo perché non cita espressamente ogni norma applicata, purché siano comprensibili il percorso argomentativo e i fondamenti giuridici della decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    L'obbligo di motivazione è rispettato quando la decisione espone in modo comprensibile le ragioni di fatto e di diritto, anche mediante il richiamo a fonti normative senza indicazione dettagliata di ogni singola disposizione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    In Cassazione è possibile denunciare violazioni di legge e nullità processuali, ma non utilizzare tali censure per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già apprezzati dal giudice di merito.

  • Legge provinciale di Bolzano n. 12 del 1995

    "l'affitto di appartamenti per vacanze costituisca attività di tipo turistico alberghiero"

    La normativa provinciale è stata valorizzata per qualificare l'affitto di appartamenti per vacanze come attività turistico-alberghiera, quindi come attività economica potenzialmente idonea a giustificare la detrazione dell'IVA.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 117/2004

    "l'attività di locazione di immobili ad uso turistico può essere qualificata come attività di prestazione di alloggio nel settore alberghiero qualificabile come tale sulla base della normativa di settore"

    La locazione turistica può essere assimilata alla prestazione di alloggio nel settore alberghiero quando la normativa di settore la qualifica come attività turistico-alberghiera.

  • Principio eurounitario di neutralità dell'IVA

    L'IVA non deve gravare sull'imprenditore che sostiene costi realmente collegati all'attività economica. Perciò le spese di ristrutturazione sono detraibili se l'immobile è destinato, anche in prospettiva e nella fase preparatoria, a un'attività imponibile effettiva.

Massime di principio

  • La detrazione IVA sulle spese di ristrutturazione di un immobile può spettare anche prima dell'avvio delle operazioni attive, purché il contribuente dimostri che l'immobile è realmente destinato all'attività d'impresa e che le spese sono inerenti e strumentali.
  • La natura dell'attività esercitata non è decisiva di per sé: conta soprattutto la sua effettiva qualificazione economica e la prova del collegamento tra l'investimento e l'attività imponibile. La locazione turistica può assumere rilievo alberghiero o turistico-ricettivo secondo la normativa applicabile.
  • Le limitazioni alla detrazione previste per determinati immobili o attività non operano automaticamente quando il contribuente dimostra una concreta destinazione imprenditoriale; tuttavia la prova dell'inerenza deve essere specifica, documentata e coerente con l'attività dichiarata.
  • In Cassazione non è normalmente possibile introdurre per la prima volta una questione, come l'incompatibilità della categoria catastale, se essa non è stata tempestivamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
  • Il giudizio sulla concreta destinazione dell'immobile e sull'inerenza delle spese è normalmente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere contestato in Cassazione solo nei limiti dei vizi motivazionali o delle effettive violazioni di legge.
  • Una sentenza non è nulla soltanto perché non cita espressamente tutte le norme applicate: è sufficiente che il ragionamento giuridico sia ricostruibile con chiarezza.

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