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Sentenza

Sentenza n. 440/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento definitivo di annullamento del Permesso di Costruire in sanatoria n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato il 17/07/2023, relativo alla pratica n. -OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS-, l. 47/85 per l’immobile sito in Casalnuovo di Napoli, al -OMISSIS- -OMISSIS- in Catasto al-OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202304701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento definitivo di annullamento in autotutela di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi della l. 47/1985

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria, deducendo anzitutto la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, perché il provvedimento comunale era intervenuto oltre il termine massimo di dodici mesi dall’adozione del titolo favorevole. Ha negato la sussistenza dei presupposti per applicare l’art. 21-nonies, comma 2-bis, sostenendo che non vi sarebbe stata una falsa rappresentazione della realtà o una dichiarazione mendace idonea a indurre in errore l’amministrazione. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per travisamento dei presupposti, rappresentando di avere acquistato l’immobile nel 1989, di averlo poi venduto nel 2019 senza modificarlo e di avere presentato nel 2017 una domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001. Nel corso dell’istruttoria il Comune aveva accertato che la domanda originaria di condono ex l. 47/1985 riguardava un immobile diverso, sebbene situato nel medesimo complesso edilizio, e che il titolo in sanatoria era stato rilasciato per l’immobile del ricorrente sulla base di dichiarazioni e documenti che ne avevano falsamente attestato la corrispondenza con l’oggetto della domanda di condono. Il controinteressato, acquirente dell’immobile, si è costituito dichiarando di avere impugnato il medesimo provvedimento con distinto ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto incontestato che l’annullamento fosse intervenuto oltre il termine ordinario previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, ma ha accertato, sulla base della documentazione acquisita anche tramite istruttoria collegiale, che il titolo edilizio era stato ottenuto mediante una falsa rappresentazione dei presupposti di fatto. Il ricorrente, dopo essere stato informato dall’ufficio della non corrispondenza tra la concessione edilizia indicata nella domanda originaria e quella relativa al proprio immobile, aveva prodotto ulteriori dichiarazioni e documenti che confermavano falsamente l’identità tra l’immobile di sua proprietà e quello oggetto della domanda di condono, ottenendo così il rilascio del titolo per un bene diverso da quello cui la domanda si riferiva. Secondo il TAR, tale condotta consentiva di superare il limite temporale di dodici mesi, anche senza un previo accertamento penale definitivo della falsità, poiché il termine tutela l’affidamento del privato e tale affidamento non è meritevole di tutela quando il provvedimento favorevole sia stato determinato da una rappresentazione non veritiera imputabile al beneficiario. È stata ritenuta irrilevante la possibilità che il Comune avrebbe potuto rilevare autonomamente l’errore, non potendo tale eventuale negligenza amministrativa rendere priva di conseguenze la falsa rappresentazione del privato. Il secondo motivo, relativo al travisamento dei presupposti, è stato ritenuto generico e comunque infondato: in presenza di un titolo edilizio ottenuto mediante condotte decettive, l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo è sostanzialmente in re ipsa e l’amministrazione può limitare la motivazione alla rilevazione della falsità, senza una specifica comparazione con l’interesse privato alla conservazione del titolo. La successiva vendita dell’immobile a un terzo in buona fede non impedisce l’autotutela; l’eventuale tutela dell’acquirente potrà essere esercitata nei rapporti civilistici con il dante causa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000, oltre accessori, in favore del Comune; le spese sono state compensate nei confronti del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

    Il termine ordinario di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio non opera quando il provvedimento favorevole sia stato ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti o di dichiarazioni mendaci imputabili al privato, poiché in tal caso non sussiste un affidamento tutelabile.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il provvedimento conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, può essere annullato dall'Amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi.

    Il TAR aderisce a un’interpretazione estensiva della disposizione, ritenendo sufficiente, per superare il termine ordinario, la falsa rappresentazione dei fatti accertata nel procedimento amministrativo, senza necessità di una sentenza penale irrevocabile, quando il comportamento del privato abbia indotto l’amministrazione in errore.

  • l. 47/1985

    La domanda di condono edilizio deve riferirsi allo specifico immobile oggetto della sanatoria; il rilascio del titolo per un immobile diverso, determinato da una falsa ricostruzione della corrispondenza tra domanda e bene, rende il titolo illegittimo e suscettibile di annullamento in autotutela.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La precedente presentazione e il successivo ritiro di una domanda di accertamento di conformità sono stati valorizzati dal giudice come elemento idoneo a confermare la consapevolezza del ricorrente circa la mancanza di una domanda di condono riferibile al proprio immobile.

  • artt. 45, 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    Le dichiarazioni sostitutive rese dal privato, quando attestano falsamente la corrispondenza tra la domanda di condono e l’immobile posseduto, possono integrare la falsa rappresentazione dei presupposti rilevante ai fini dell’annullamento d’ufficio oltre il termine ordinario.

Massime di principio

  • Il termine massimo di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio non tutela l’affidamento del privato quando il provvedimento favorevole sia stato ottenuto mediante una falsa rappresentazione dei fatti o l’omessa prospettazione di circostanze rilevanti imputabile al beneficiario; in tale ipotesi l’amministrazione può esercitare l’autotutela anche oltre il termine ordinario.
  • La falsa rappresentazione rilevante ai fini del superamento del termine di cui all’art. 21-nonies può essere accertata nel procedimento amministrativo e non richiede necessariamente un previo accertamento penale irrevocabile della condotta mendace, quando dagli atti emerga che il comportamento del privato abbia determinato l’errore dell’amministrazione sui presupposti del provvedimento.
  • Quando un titolo edilizio sia stato rilasciato sulla base di una rappresentazione non veritiera dei fatti imputabile al richiedente, l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo è sostanzialmente in re ipsa e l’onere motivazionale dell’annullamento può limitarsi alla specifica evidenziazione della falsità e della sua incidenza causale sul rilascio del titolo.
  • La possibilità che l’amministrazione avrebbe potuto rilevare autonomamente la falsità durante l’istruttoria non esclude la rilevanza della condotta decettiva del privato e non impedisce l’annullamento d’ufficio oltre il termine ordinario, poiché l’eventuale negligenza amministrativa non può trasformarsi in un incentivo alla falsa rappresentazione.
  • La successiva alienazione dell’immobile a un terzo in buona fede non impedisce l’annullamento d’ufficio del titolo edilizio illegittimo ottenuto mediante false dichiarazioni dal precedente beneficiario; la posizione del terzo può essere fatta valere, in linea di principio, nei rapporti civilistici con il dante causa.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoria

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