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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48048/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pennetta impugna l'ordinanza del Tribunale di Salerno (che aveva parzialmente riformato l'ordinanza del GIP escludendo l'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. e sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari) deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 c.p. (associazione), per presunta illogicità del giudizio sui gravi indizi di colpevolezza — gli indizi sarebbero desunti da pochi colloqui Skype riferibili a rapporti commerciali e non a comunanza di interessi associativi; 2) violazione di norme processuali e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari (art. 274, lett. c) c.p.p.), per mancata attualità del pericolo di reiterazione stante il largo intervallo temporale dei fatti (atti del 2016 e contestazioni relative al 2019) e mancanza di elementi personali che giustifichino la misura cautelare.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto i motivi generici e volti a ottenere una rivalutazione in fatto degli elementi già esaminati dal Tribunale del riesame; ha confermato la correttezza e la completezza della motivazione del Tribunale che aveva ricostruito un quadro indiziario articolato (intercettazioni ambientali e informatiche, accertamenti tecnici, riscontri documentali, ruolo gestionale di Pennetta in una rete di gaming online illegale e rapporti con soggetti apicali come Erra) e aveva correttamente valutato l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, anche in considerazione della capacità tecnica e della protrazione delle condotte. Di conseguenza resta valido il provvedimento del Tribunale (confermata la valutazione cautelare e le sue motivazioni), e il ricorrente perde il giudizio in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Citata come aggravante inizialmente contestata; il Tribunale di riesame ha escluso l'aggravante ma ha comunque ritenuto la sussistenza dell'associazione di cui all'art. 416 c.p. sulla base del quadro indiziario complessivo

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fondatamente desunto la partecipazione e la comunanza di interessi dall'insieme di intercettazioni, accertamenti tecnici e riscontri documentali, nonostante la contestazione difensiva che le qualificava come meri rapporti commerciali

  • art. 4 I. n. 401 del 1989

    Richiamata in relazione alle condotte di gioco d'azzardo online illecito; il Tribunale ha ritenuto che la violazione della disciplina integrasse elementi utili per la ricostruzione dell'attività associativa

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte ha ribadito che il pericolo può essere escluso o riconosciuto anche sulla base di condotte passate se persistono atteggiamenti, collegamenti e modalità sintomatiche della propensione a delinquere; non è richiesta la contemporaneità temporale stretta dei fatti

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata nel quadro giurisprudenziale relativo ai "gravi indizi di colpevolezza": la Corte precisa che in Cassazione l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito un controllo di merito sui fatti: si valuta solo la correttezza giuridica e la logicità della motivazione; una diversa lettura degli elementi probatori non è sufficiente per ottenere l'annullamento
  • I gravi indizi di colpevolezza possono risultare da un insieme di elementi (intercettazioni, accertamenti tecnici, documentazione, ruoli e contatti) e non devono necessariamente emergere da un singolo elemento probatorio
  • Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) può essere desunto anche da condotte pregresse se persistono comportamenti, collegamenti o una modalità di vita coerente con il rischio di recidiva; non è necessaria la commissione di reati recentissimi
  • Le censure generiche, non confrontate punto per punto con la motivazione impugnata e prive di indicazione di una manifesta illogicità o di violazione di norma, sono destinate a essere respinte
  • Nelle misure cautelari la valutazione della personalità e delle capacità tecniche dell'indagato può avere rilievo ai fini della prognosi di pericolosità e della necessità di misure coercitive

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