Ordinanza n. 353/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma del decreto cautelare del Presidente della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 7319/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto cautelare monocratico del TAR Lazio che aveva respinto l'istanza di modifica di una precedente ordinanza cautelare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il privato ha proposto appello cautelare, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., contro il decreto cautelare monocratico del Presidente della Seconda Sezione del TAR Lazio n. 7319/2025. Il decreto aveva respinto un'istanza cautelare presidenziale per fatto sopravvenuto, diretta a ottenere la modifica di una precedente ordinanza cautelare del TAR, con la quale era stata respinta la domanda cautelare in attesa di approfondimenti nella sede di merito. La questione centrale riguardava l'appellabilità dei decreti cautelari monocratici adottati dai TAR e, conseguentemente, la possibilità di fissare una camera di consiglio collegiale in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'appello, qualificando come non appellabile il decreto cautelare monocratico del TAR. Il Collegio ha aderito all'orientamento restrittivo fondato sulla formulazione dell'art. 56, comma 2, c.p.a., secondo cui tali decreti non sono impugnabili. La possibile perdita di utilità della tutela cautelare derivante dal tempo necessario per la trattazione collegiale non consente un'interpretazione contra legem; il ricorrente conserva il rimedio della reiterazione dell'istanza di tutela cautelare monocratica. La non impugnabilità si estende anche alla richiesta di fissazione della camera di consiglio in appello, poiché una pronuncia collegiale del Consiglio di Stato si sovrapporrebbe alla decisione cautelare collegiale spettante al TAR. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase monitoria, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare; nel caso concreto è stato utilizzato per impugnare il decreto cautelare monocratico del TAR, ma il gravame è stato ritenuto inammissibile per la non appellabilità dell'atto.
art. 56, comma 2, c.p.a.
stante la chiara formulazione letterale dell’art. 56, comma 2 c.p.a.
I decreti cautelari monocratici pronunciati dai TAR non sono appellabili. L'eventuale rischio che il ritardo renda inutile la tutela cautelare non giustifica interpretazioni contrarie al dato normativo; resta possibile reiterare l'istanza di tutela cautelare monocratica.
art. 58 c.p.a.
Richiamato quale base dell'istanza cautelare presidenziale per fatto sopravvenuto, diretta a ottenere la modifica della precedente ordinanza cautelare.
art. 99 c.p.a.
Richiamato nell'istanza dell'appellante per la richiesta di prelievo immediato; il provvedimento non sviluppa una decisione autonoma sulla rimessione all'Adunanza plenaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme al GDPR, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali dell'appellante mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il decreto cautelare monocratico adottato dal Presidente del TAR non è appellabile, ai sensi dell'art. 56, comma 2, c.p.a.; l'appello cautelare proposto contro tale decreto è quindi inammissibile.
- La circostanza che il tempo necessario per la trattazione collegiale davanti al TAR possa compromettere l'utilità della tutela cautelare non consente di derogare, mediante interpretazione contra legem, alla non appellabilità del decreto cautelare monocratico.
- Contro il decreto cautelare monocratico non appellabile il rimedio disponibile consiste nella reiterazione dell'istanza di tutela cautelare monocratica, ove ne ricorrano i presupposti.
- La non appellabilità del decreto cautelare monocratico del TAR impedisce anche la fissazione di una camera di consiglio collegiale in appello, poiché una decisione del Consiglio di Stato si sovrapporrebbe alla valutazione collegiale che compete al TAR.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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