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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24147/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (investitore)

La controversia

Un investitore aveva convenuto in giudizio un intermediario finanziario chiedendo la declaratoria di nullità, l'annullamento o la risoluzione dell'operazione di acquisto, eseguita il 24 maggio 2000, di obbligazioni emesse dal gruppo Cirio per euro 77.299,13, con restituzione della somma investita e risarcimento del danno. L'attore deduceva di non essere stato preventivamente informato dei rischi dell'investimento, di aver ricevuto un'operazione in conflitto d'interessi, inadeguata rispetto al proprio profilo di rischio e alla propria esperienza. Il Tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della banca. In cassazione la banca ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il possesso attuale dei titoli e la riscossione delle cedole erano fatti costitutivi o comunque decisivi e che la loro mancata prova avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda, senza dipendere da contestazioni specifiche; 2) violazione degli obblighi informativi ex TUF e regolamento Consob, contestando che la Corte territoriale avesse individuato in modo adeguato gli obblighi asseritamente violati, avesse trascurato la prova testimoniale e altre circostanze (tra cui il rifiuto del cliente di fornire informazioni, il suo pregresso portafoglio e la presunta non rischiosità dei titoli all'epoca), e avesse ritenuto giustificata la risoluzione nonostante si trattasse, secondo la banca, di un mero ordine di acquisto esecutivo; 3) violazione degli artt. 1218, 1223, 1224 e 1227 c.c., sostenendo che la quantificazione del danno fosse stata erroneamente ritenuta tardivamente contestata e che non fosse stata accertata la perdita patrimoniale né considerati valore residuo dei titoli, cedole e concorso di colpa dell'investitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che il possesso attuale dei titoli e l'eventuale riscossione delle cedole non sono fatti costitutivi della domanda dell'investitore, ma rilevano solo ai fini della liquidazione del danno o della restituzione in caso di accoglimento della domanda; la relativa allegazione, se tardiva e non ancorata a fatti già acquisiti, è soggetta alle preclusioni processuali. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che gli obblighi informativi dell'intermediario comprendono l'acquisizione di una conoscenza adeguata del prodotto finanziario e la comunicazione specifica al cliente delle caratteristiche e dei rischi, non essendo esclusi né dalla mancata partecipazione al collocamento né dalla circostanza che i titoli all'epoca non fossero percepiti come particolarmente rischiosi; la banca non aveva provato di aver raccolto e comunicato tutte le informazioni necessarie né di aver correttamente valutato il profilo di rischio dell'investitore. La Corte ha inoltre ribadito che la violazione degli obblighi informativi relativi alla singola operazione di investimento integra responsabilità contrattuale e può condurre alla risoluzione anche dell'ordine di acquisto, quale autonomo contratto esecutivo del rapporto quadro. È stato infine respinto il terzo motivo: in caso di accertato inadempimento degli obblighi informativi opera una presunzione di nesso causale a favore dell'investitore, superabile solo con prova contraria dell'intermediario circa la volontà del cliente di effettuare comunque quell'investimento specifico; non è sufficiente la generica propensione al rischio. Non è stata esaminata la questione del concorso di colpa perché non trattata nella sentenza impugnata. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo che invoca la violazione di questa norma è stato ritenuto infondato perché la questione relativa al possesso dei titoli e alle cedole attiene a fatti rilevanti solo per la liquidazione del danno e, se allegata tardivamente, resta soggetta alle preclusioni processuali.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha distinto tra fatti costitutivi della domanda e fatti secondari o difensivi: l'onere della prova dei primi non riguarda il possesso dei titoli o le cedole, mentre l'investitore, una volta allegato l'inadempimento, è dispensato dalla prova del nesso causale per effetto della presunzione riconosciuta in materia.

  • art. 21, comma primo, lett. a) e b), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Impone all'intermediario doveri di diligenza, correttezza e trasparenza, comprensivi dell'acquisizione preventiva di adeguate informazioni sul prodotto finanziario e della loro specifica comunicazione all'investitore.

  • art. 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998

    L'intermediario deve fornire informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione e, anche per operazioni diverse dal collocamento, deve attivarsi per conoscere il prodotto e comunicarne le caratteristiche al cliente.

  • art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998

    La valutazione di adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo del cliente è un dovere autonomo; se l'operazione è inadeguata, l'intermediario deve segnalarlo e subordinare il compimento a ordine scritto.

  • art. 26 del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998

    L'intermediario deve acquisire una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari e dei prodotti offerti per poter adempiere correttamente agli obblighi informativi e di trasparenza.

  • art. 31, comma secondo, del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998

    La mera esperienza dell'investitore o la sua inclinazione al rischio non lo rendono operatore qualificato, essendo necessari requisiti professionali specifici.

  • art. 1337 c.c.

    La Corte esclude che la violazione degli obblighi informativi in una singola operazione esecutiva del rapporto sia riconducibile alla sola responsabilità precontrattuale, trattandosi invece di responsabilità contrattuale.

  • art. 1418, primo comma, c.c.

    La violazione degli obblighi informativi non determina nullità del contratto quadro o dell'ordine di investimento in assenza di espressa previsione normativa.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità dell'intermediario per inadempimento degli obblighi informativi è contrattuale.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile va collegato causalmente all'inadempimento; il nesso causale, in materia di intermediazione finanziaria, è presunto una volta accertata la violazione degli obblighi informativi.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contestare la liquidazione del danno, ma il motivo è stato respinto per tardività delle deduzioni e infondatezza nel merito.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per invocare concorso di colpa del danneggiato, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile perché non trattata nella sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Negli investimenti in strumenti finanziari, il possesso attuale dei titoli e la riscossione delle cedole non sono fatti costitutivi della domanda di invalidità, risoluzione o risarcimento; essi rilevano solo, se tempestivamente allegati e provati, per la restituzione o per la quantificazione del danno.
  • L'intermediario ha un obbligo autonomo e positivo di acquisire informazioni adeguate sul prodotto finanziario e di comunicarne al cliente le caratteristiche essenziali e i rischi, anche quando non abbia partecipato al collocamento originario e operi su ordine del cliente.
  • La violazione degli obblighi informativi relativi alla singola operazione di investimento integra responsabilità contrattuale e può giustificare la risoluzione dell'ordine di acquisto quale autonomo contratto esecutivo del rapporto quadro, non già la nullità del contratto in assenza di una previsione espressa.
  • Una volta accertato l'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario, il nesso causale con il pregiudizio dell'investitore è presunto; spetta all'intermediario provare che il cliente avrebbe comunque effettuato quello specifico investimento, non essendo sufficiente dimostrare una generica propensione al rischio.
  • La generica esperienza dell'investitore o la sua precedente operatività in strumenti rischiosi non esonerano l'intermediario dagli obblighi di informazione e di valutazione di adeguatezza, salvo che ricorrano i presupposti stringenti dell'operatore qualificato.
  • Le allegazioni introdotte solo nella comparsa conclusionale, se attengono a fatti nuovi rilevanti per la decisione e non a mere argomentazioni su fatti già acquisiti, sono soggette alle preclusioni processuali e non possono essere utilizzate per modificare il thema decidendum o probandum.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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