Cassazione Penale, Sentenza n. 25786/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per falsità ideologica in atto pubblico (ricevuta di raccomandata), articolando quattro motivi: 1) vizio di diritto per la qualificazione soggettiva (la dipendente di Poste Italiane non sarebbe pubblico ufficiale o incaricata di pubblico servizio); 2) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità; 3) mancata ammissione di testi dell'ufficio postale che avrebbero dimostrato una prassi di compilazione delle ricevute; 4) inutilizzabilità della testimonianza di Mariani Marcella perché originariamente indagata e quindi, secondo la difesa, soggetta a garanzie diverse rispetto al semplice testimone.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto i motivi complessivamente infondati sul piano della responsabilità e della motivazione, ma ha rilevato profili non adeguatamente esaminati circa la qualificazione giuridica della condotta (funzione certificativa della relata di notifica). La corte ha inoltre constatato che, nel frattempo, è sopravvenuta la prescrizione del reato: ha perciò annullato la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali (estinzione per prescrizione) e ha annullato le statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello per la valutazione del rapporto tra la fattispecie e la qualificazione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Norme richiamate
art. 479 cod. pen.
Norma sulla falsità ideologica in atti pubblici; applicata alla falsa attestazione sulla ricevuta di raccomandata quale contegno idoneo a integrare il reato.
art. 493 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 479 per configurare il reato relativo alle false attestazioni inerenti alle ricevute di posta.
art. 476 comma 2 cod. pen.
Richiamato nel capo di imputazione come riferimento al falso inerente a documenti e attestazioni relativi all'attività postale.
art. 606 comma 1 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso in cassazione (lett. b, c, d, e sono stati invocati): la Corte ne valuta i profili di violazione di legge, inutilizzabilità di atti, carenza di motivazione e contraddittorietà.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione; i motivi sono stati enunciati nei limiti di questa disposizione.
artt. 197, 197-bis e 210 cod. proc. pen.
Disposizioni che regolano l'incapacità o i limiti di testimonianza per imputato/indagato; la Corte ha ritenuto che il decreto di archiviazione intervenuto renda compatibile l'escussione della persona come testimone.
art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio questioni rilevanti di diritto (qui la qualificazione giuridica del fatto), anche se non dedotte nei motivi; è stato richiamato per esaminare la qualificazione dell'attività postale.
art. 622 cod. proc. pen.
Regola la sorte delle statuizioni civili in caso di annullamento della sentenza penale; dà base per il rinvio al giudice civile competente dopo l'annullamento delle statuizioni civili.
Massime di principio
- Gli addetti al servizio postale possono, in concreto, essere qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio quando l'ente per cui operano svolge una funzione di interesse pubblico prevalente e sia sostanzialmente dipendente o partecipata dallo Stato (anche se la forma societaria è privatistica).
- La raccolta della firma di ricezione su un modulo postale ha valore certificativo: l'apposizione di firme o segnature apocrife sul registro di ricezione può integrare il reato di falsità ideologica a carico del portalettere, indipendentemente dalla sua sottoscrizione personale sul registro, se fa apparire contrariamente al vero l'avvenuta consegna.
- La posizione di una persona precedentemente indagata che sia stata successivamente archiviata non impedisce, di regola, la sua escussione in qualità di testimone; le limitazioni di testimonianza previste per l'imputato si applicano in modo diverso rispetto all'indagato archiviato.
- La cassazione non può rimettersi a una rivalutazione di merito dei fatti: i vizi di motivazione devono emergere come contraddittorietà interna o come mancata esplicitazione rispetto ad atti specifici allegati; non è consentito riesaminare il materiale probatorio come farebbe il giudice di merito.
- In presenza di una doppia conforme (sentenze di primo e secondo grado coerenti), le motivazioni dei due gradi vanno lette congiuntamente; la Corte di legittimità controlla la congruità e la logicità complessiva, non la ri-valutazione libera delle prove.
- La prescrizione del reato, se intervenuta nel corso del procedimento e non manifestamente inammissibile, può essere rilevata in Cassazione con conseguente annullamento senza rinvio degli effetti penali; le questioni civili connesse vanno rimesse al giudice civile competente.
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