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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11163/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rescissione ex art. 629-bis c.p.p.; il difensore del condannato deduceva l'illogicita' del provvedimento che aveva ritenuto la conoscenza del processo da parte dell'imputato sulla sola base dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, senza tener conto della dichiarazione esplicita del difensore di non aver accettato tale elezione. Si contestava quindi l'impossibilita' di dimostrare una volontaria sottrazione al processo, dato che era documentata l'assenza di contatti tra difensore e imputato e che la successiva richiesta di onorari aveva origine dall'arresto e dalla comunicazione del luogo di custodia; inoltre si denunciava una confusione nel provvedimento fra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce presupposto sufficiente per dichiarare l'assenza o per ritenere la conoscenza del processo se non sussistono ulteriori elementi che attestino l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o l'accettazione della domiciliazione da parte del difensore. Avendo risultata la mancata accettazione da parte del difensore, la Corte ha rilevato la violazione dei presupposti normativi (art. 420-bis c.p.p.) e l'erronea valutazione degli elementi probatori. Di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano per un nuovo esame dell'istanza.

Norme richiamate

  • art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    L'elezione di domicilio presso il difensore produce effetti utili ai fini della conoscenza del processo solo se sia dimostrabile l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e/o l'accettazione della domiciliazione da parte del difensore; la sola elezione non e' presupposto sufficiente.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Norme sulla notificazione dell'atto di citazione: quando il difensore non accetta l'elezione di domicilio, l'atto deve essere notificato con le modalita' ordinarie previste da questa norma (o, eventualmente, dall'art. 159), e non mediante consegna al difensore.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Prevede forme alternative di notificazione ove occorra garantire la reale conoscenza dell'atto; richiamata come opzione quando l'elezione di domicilio non e' valida o non e' accettata.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La consegna di copia degli atti al difensore e' prevista, ma diventa inidonea quando il difensore non ha accettato la domiciliazione: in tal caso le notifiche effettuate in tale forma possono essere nulle.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la dichiarazione di assenza/volontaria sottrazione; la Corte ha ritenuto che i relativi presupposti non fossero verificati in assenza di elementi che dimostrino l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

  • Sez. 1, n. 3048 del 15/09/2023 (Ilenikhena)

    Precedente recente che afferma che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non e' idonea, in mancanza di ulteriori elementi, a provare la conoscenza del processo o la volontaria sottrazione.

  • Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020 (Zagar)

    Principio analogo: e' necessario verificare, mediante ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra difensore e imputato per ritenere provata la conoscenza del processo.

  • Sez. Un., n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    Indirizzo delle Sezioni Unite che richiede la ricerca di elementi attestanti l'effettiva instaurazione del rapporto difensore-imputato come presupposto per affermare la conoscenza effettiva del processo.

  • Sez. Un., n. 42603 del 13/07/2023 (El Karti)

    Stabilisce le modalita' da seguire per la notificazione quando il difensore dichiara di non accettare l'elezione: la notifica deve avvenire secondo art. 157 e, eventualmente, art. 159, pena la nullita' delle notificazioni eseguite presso il difensore.

  • Sez. 5, n. 32586 del 14/06/2022 (Stroe)

    Sottolinea che notifiche effettuate in forma diversa da quella prescritta possono essere radicalmente inidonee ad assicurare la reale conoscenza del processo e, quindi, nulle.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non prova automaticamente la conoscenza del processo: occorrono l'accettazione della domiciliazione o altri indici concreti di un rapporto professionale effettivo.
  • Se il difensore dichiara di non aver accettato l'elezione di domicilio, le notifiche non possono limitarsi alla consegna al difensore medesimo; bisogna procedere secondo le forme di notifica previste dagli artt. 157 e 159 c.p.p., altrimenti si rischia la nullita'.
  • La semplice richiesta successiva di onorari o la presenza del difensore nel processo non costituiscono di per sé prova di contatti o di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; il giudice deve valutare documenti e dichiarazioni nel loro complesso.
  • Per dichiarare l'assenza o la volontaria sottrazione (art. 420-bis) il giudice deve verificare i presupposti normativi e la presenza di elementi probatori idonei; in mancanza l'atto e' annullabile.
  • In situazioni analoghe e' opportuno che il difensore conservi e produca documentazione relativa all'accettazione o al rifiuto della domiciliazione e ai tentativi di contatto; il giudice, invece, deve motivare chiaramente gli elementi che lo portano a ritenere la conoscenza del processo.
  • Se vi e' dubbio sull'efficacia delle notifiche o sull'esistenza di un rapporto difensore-imputato, la via corretta e' un nuovo esame da parte del giudice di merito; la Cassazione e' propensa ad annullare e rinviare in mancanza di adeguate verifiche.

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