Direttiva 2005/52
Direttiva 2005/52/CE della Commissione, del 9 settembre 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2005/52/CE modifica la direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per prorogare i termini di uso provvisorio di alcuni coloranti per capelli già inclusi nell’allegato III. La proroga è differenziata: per 22 coloranti il termine è esteso al 31 agosto 2006, mentre per 38 coloranti al 31 dicembre 2006. La misura è giustificata dalla necessità di attendere le valutazioni scientifiche e la successiva regolamentazione definitiva.
Modifica dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per prorogare l’uso provvisorio di determinati coloranti per capelli.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE, limitatamente ai coloranti per capelli elencati nella parte 2 dell’allegato III, colonna g), identificati dai numeri di riferimento 1-60. La direttiva opera sull’ambito dell’uso provvisorio di tali sostanze, prorogando differenti termini di validità a seconda dei gruppi di coloranti indicati. È rivolta agli Stati membri, che devono recepirla nell’ordinamento nazionale entro il termine fissato.
Proroga dell’uso provvisorio di alcuni coloranti per capelli nei prodotti cosmetici
La direttiva 2005/52/CE interviene sulla direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, modificandone l’allegato III per prorogare il regime di uso provvisorio di specifici coloranti per capelli. Il provvedimento è adottato in continuità con la precedente direttiva 2004/87/CE e tiene conto del tempo necessario per la valutazione scientifica delle informazioni aggiuntive presentate dall’industria e per la successiva regolamentazione definitiva a livello degli Stati membri.
Finalità e contesto regolatorio
Secondo i considerando, 60 coloranti per capelli erano già ammessi in via provvisoria ai sensi della parte 2 dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE. Le imprese hanno trasmesso ulteriori informazioni per 38 di tali sostanze, che dovevano essere esaminate dal comitato scientifico dei prodotti di consumo; per tali sostanze la regolamentazione definitiva e il relativo recepimento nazionale non sarebbero stati possibili prima del 31 dicembre 2006. Per altri 22 coloranti non erano state presentate ulteriori informazioni, ma anche in questo caso la definizione del regime definitivo e la sua attuazione negli ordinamenti nazionali non sarebbero state possibili prima del 31 agosto 2006. La direttiva, dunque, mira a evitare un vuoto normativo prorogando temporaneamente l’autorizzazione all’uso secondo le restrizioni e condizioni già previste.
Modifica dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE
L’articolo 1 sostituisce, nella parte 2, colonna g), dell’allegato III:
- la data "31.12.2005" con "31.8.2006" per i numeri di riferimento 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 e 60;
- la data "31.12.2005" con "31.12.2006" per i numeri di riferimento 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 e 58.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
La direttiva è vincolante quanto al risultato da raggiungere e richiede il recepimento nazionale. L’articolo 2, paragrafo 1, fissa il termine del 1o gennaio 2006 per l’adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza tra tali misure e la direttiva. Quando adottano le disposizioni interne, devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità determinate dagli stessi Stati membri.
Obblighi informativi verso la Commissione
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. Si tratta di un tipico obbligo di cooperazione e monitoraggio del recepimento, funzionale al controllo della corretta trasposizione nell’ordinamento nazionale.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua come destinatari gli Stati membri. La direttiva è inoltre indicata come testo rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Proroga dell’uso provvisorio dei coloranti per capelli
L’articolo 1 modifica la parte 2, colonna g), dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE sostituendo la data "31.12.2005" con "31.8.2006" per i numeri di riferimento 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 e 60.
Ulteriore proroga per un secondo gruppo di coloranti
L’articolo 1 sostituisce la data "31.12.2005" con "31.12.2006" per i numeri di riferimento 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 e 58.
Termine di recepimento
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 1o gennaio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza.
Modalità di recepimento e obblighi informativi
Sempre l’articolo 2, paragrafo 1, richiede che le misure nazionali adottate contengano un riferimento alla direttiva o siano corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. L’articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
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