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Sentenza

Sentenza n. 1066/2026 - Ancona, Sezione 2

Per l’esecuzione della sentenza nr. 684/2024, pubblicata il 30.11.2024-RG. 1255/2024, resa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, avente ad oggetto l’accertamento in favore del Docente ricorrente del diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202600395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, n. 684/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero all’assegnazione delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 684/2024 del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata il 30 novembre 2024 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici indicati e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme. Ha lamentato la mancata esecuzione del titolo e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni. Ha inoltre richiesto l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo trascorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, e fondato perché il giudicato non era stato eseguito. Il Ministero, costituitosi solo formalmente, non ha contestato la spettanza né l’azionabilità della pretesa. Il Collegio ha dichiarato l’obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che potrà essere investito dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà adempiere entro i successivi 120 giorni. È stata respinta la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Per l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione deve essere decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza prima della proposizione del ricorso; nel caso concreto tale condizione di procedibilità risultava soddisfatta.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.

    L’indennizzo richiesto in sede di ottemperanza può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a favorire l’esecuzione.

Massime di principio

  • Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 dopo la notifica all’Amministrazione del titolo esecutivo, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti dal giudicato.
  • Accertata la mancata esecuzione del giudicato e in assenza di contestazioni dell’Amministrazione sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di adempiere integralmente, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, e può fissare un termine per l’esecuzione e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato quando non sussistano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a sollecitare l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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