Ordinanza n. 138/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. del decreto di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno “stagionale” in “lavoro subordinato” notificato in data 31/03/2026 dallo Sportello Unico Immigrazione dell'Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Ascoli Piceno, Codice Pratica: P-AP/L/N/2025/101508 (All. 1); 2. di tutti gli atti del procedimento ad esso presupposti, connessi, collegati e susseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dello Sportello Unico per l'Immigrazione relativo alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato che il presupposto previsto dall'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 non risultava integrato, poiché il lavoratore non aveva svolto giornate lavorative nel settore stagionale durante la vigenza del rapporto con la società per la quale era stato rilasciato il nulla osta. L'attività svolta presso altra società dal 1° aprile 2025 al 28 febbraio 2026 era infatti non stagionale. Il ricorrente aveva inoltre dichiarato che tale società sarebbe stata disponibile a riassumerlo, ma la circostanza non era stata dimostrata; il rapporto di lavoro era comunque già cessato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione del diniego. In particolare, ha ravvisato il difetto del requisito sostanziale richiesto dall'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, consistente nello svolgimento di attività lavorativa stagionale nel periodo rilevante. Ha inoltre considerato non provata la prospettata riassunzione e ormai concluso il rapporto di lavoro non stagionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
La conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato presuppone, nella fattispecie esaminata, che il lavoratore abbia svolto giornate lavorative nel settore stagionale durante la vigenza del rapporto di lavoro cui si riferiva il nulla osta.
art. 55 c.p.a.
Norma richiamata quale base della decisione sulla domanda di tutela cautelare.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato richiede la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, consistente nello svolgimento di giornate lavorative nel settore stagionale durante il rapporto di lavoro cui è riferito il nulla osta.
- Ai fini della tutela cautelare, la mera allegazione della disponibilità del datore di lavoro a riassumere il lavoratore non è sufficiente se tale circostanza non viene dimostrata; inoltre, la cessazione del rapporto di lavoro rilevante incide sulla valutazione della domanda cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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