Ordinanza n. 12766/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensiva - del Decreto Dirigenziale prot. n° -OMISSIS- emanato in data-OMISSIS-dal Capo della 5^ Divisione di PERSOMIL e notificato in data -OMISSIS-, con il quale il ricorrente è stato prosciolto dalla ferma iniziale per presunta perdita permanente dell’idoneità psico fisica ai sensi dell’art. 957, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n° 66/2010 e collocato in congedo assoluto con decorrenza -OMISSIS-; - del parere tecnico dell’Ispettorato di Sanità della Marina Militare - Commissione Medica Centrale del -OMISSIS- (foglio n°-OMISSIS-), richiamato per relationem nel decreto di proscioglimento impugnato; - della proposta di proscioglimento del Comando in Capo della Squadra Navale (foglio n° -OMISSIS- dell’-OMISSIS-), richiamato per relationem nel decreto di proscioglimento impugnato; - del Processo Verbale n° -OMISSIS- del -OMISSIS- della Commissione Medica Centrale, richiamato per relationem nel decreto di proscioglimento impugnato; - del verbale n° -OMISSIS-emesso in data -OMISSIS- dalla Direzione dell’indicato Servizio Sanitario, a firma dell’Ufficiale Medico Proponente e del Direttore, richiamato per relationem nel decreto di proscioglimento impugnato; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi i pareri tecnici sanitari richiamati nel decreto impugnato, con riserva di proporre motivi aggiunti, per l’accertamento e la declaratoria - del diritto del ricorrente alla permanenza in servizio quale VFI ovvero, in via meramente subordinata, alla rinnovazione della valutazione medico legale da parte di Commissione sanitaria in diversa composizione, previa acquisizione di aggiornata documentazione clinica, nonché per - il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito dell’adozione dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Proscioglimento dalla ferma iniziale per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica e conseguente collocamento in congedo assoluto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale del Ministero della Difesa, nonché gli atti sanitari e amministrativi presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto alla permanenza in servizio quale VFI o, in subordine, la rinnovazione della valutazione medico-legale da parte di una diversa commissione sanitaria previa acquisizione di documentazione clinica aggiornata, oltre al risarcimento dei danni. Il TAR, rilevata la residenza del ricorrente in Puglia e considerato che egli era già cessato dal servizio al momento della proposizione del ricorso, ha esaminato d’ufficio la competenza territoriale, dandone previamente avviso alle parti. La questione decisa riguarda quindi esclusivamente il corretto criterio di riparto territoriale, non i vizi dedotti contro la valutazione sanitaria e il proscioglimento.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ha ritenuto che, durante la permanenza del rapporto di pubblico impiego, trovi applicazione il foro speciale del pubblico impiego previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a.; quando invece il rapporto sia cessato al momento della proposizione del giudizio, opera il criterio ordinario dell’art. 13, comma 1, c.p.a. Nel caso concreto, l’atto di proscioglimento dalla ferma e di collocamento in congedo assoluto esaurisce i propri effetti diretti nel luogo di residenza del ricorrente, situato in Puglia. Applicando il criterio dell’efficacia territoriale, il giudice competente è stato individuato nel TAR Puglia. Le spese della fase sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 957, comma 1, lett. f), d.lgs. 66/2010
proscioglimento dalla ferma iniziale per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento
Richiamato quale base sostanziale del provvedimento di proscioglimento impugnato; non esaminato nel merito dal TAR Lazio.
art. 2070 d.lgs. 66/2010
collocato in congedo assoluto
Richiamato quale base del collocamento in congedo assoluto; non esaminato nel merito.
art. 13, comma 1, c.p.a.
Il criterio ordinario della sede dell’autorità emanante è integrato e, quando l’efficacia diretta dell’atto è esclusivamente territoriale, sostituito dal criterio dell’efficacia spaziale della res controversa.
art. 13, comma 2, c.p.a.
foro del pubblico impiego
Si applica alle controversie riguardanti pubblici dipendenti quando il rapporto di pubblico impiego è ancora in corso al momento del radicamento del giudizio; non si applica quando il rapporto è già cessato.
art. 13, comma 3, c.p.a.
Richiamato nel quadro dei criteri legali di competenza territoriale, senza applicazione diretta al caso concreto.
art. 14 c.p.a.
Richiamato nel quadro delle ipotesi legali di competenza territoriale, senza applicazione diretta al caso concreto.
art. 125 Cost.
Richiamato quale fondamento della logica di decentramento e prossimità sottesa al criterio dell’efficacia territoriale.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti il rapporto di pubblico impiego, il foro speciale previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a. opera soltanto se il rapporto è ancora in corso al momento della proposizione o del radicamento del giudizio; se il rapporto è cessato, si applica il criterio ordinario di cui all’art. 13, comma 1, c.p.a.
- I criteri della sede dell’autorità emanante e dell’efficacia territoriale previsti dall’art. 13, comma 1, c.p.a. sono complementari: il criterio della sede cede a quello dell’efficacia quando l’atto produce effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un diverso TAR.
- Un provvedimento di proscioglimento dalla ferma militare per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica, adottato nei confronti di un soggetto già cessato dal servizio, esaurisce i propri effetti diretti nel luogo di residenza dell’interessato; la relativa controversia appartiene alla competenza del TAR nella cui circoscrizione tale luogo ricade.
- La competenza territoriale nel processo amministrativo è inderogabile e deve essere individuata sulla base di criteri legali predeterminati, non rimessi alla scelta delle parti.
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