Cassazione Penale, Ordinanza n. 38742/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva patteggiato una pena di anni uno di reclusione per fatti commessi tra il 29 aprile 2020 e novembre 2020, relativi a reati ricondotti all'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 4 del 2019, con pena determinata partendo da una base di anni due, poi ridotta per l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. prevalente sulla recidiva, aumentata per la continuazione e infine ridotta per il rito. Con il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto pronunciare assoluzione ex art. 129 c.p.p. perché il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 del D.L. n. 4/2019 operata dalla legge n. 197 del 2022; dall'altro, lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, invocando gli artt. 62-bis e 163 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso, richiamando un precedente delle Sezioni Unite, che vi fosse stata abrogazione della norma incriminatrice per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, quindi ha ritenuto infondata la doglianza relativa all'art. 129 c.p.p. Ha inoltre rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena non rientrano tra questi motivi. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4
La disposizione incriminatrice continua ad applicarsi ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, nonostante l'intervento abrogativo successivo richiamato dal ricorrente.
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197
È richiamato come fonte dell'intervento abrogativo invocato dalla difesa, ma la Corte ne esclude l'effetto sui fatti anteriori al 1° gennaio 2024.
art. 129 c.p.p.
La difesa lo invocava per ottenere una pronuncia immediata di assoluzione; la Corte ritiene infondata la premessa dell'abolitio criminis.
art. 606, lett. b), c.p.p.
È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti dalla difesa per asserita violazione o erronea applicazione della legge penale.
art. 62, n. 4 c.p.
Circostanza attenuante già riconosciuta nel giudizio di merito e ritenuta prevalente sulla recidiva nella determinazione della pena.
art. 62-bis c.p.
La richiesta di attenuanti generiche è ritenuta estranea ai motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento.
art. 163 c.p.
La richiesta di sospensione condizionale della pena è ritenuta estranea ai motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento.
art. 444 c.p.p.
La sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 1, comma 51, legge n. 103 del 2017
La limitazione ai motivi di ricorso contro il patteggiamento si applica ai procedimenti in cui la richiesta sia stata presentata dopo il 3 agosto 2017.
art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017
Consente, nei casi di inammissibilità del ricorso, l'aumento oltre il massimo della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata per il criterio di imputazione soggettiva della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure che esulano da tali ipotesi sono inammissibili.
- La deduzione di una sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice non è fondata quando il precedente delle Sezioni Unite chiarisce che la disposizione continua ad applicarsi ai fatti commessi entro il termine finale individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
- Nel patteggiamento non sono deducibili con ricorso per cassazione questioni relative alla mancata concessione di attenuanti generiche o della sospensione condizionale della pena, salvo che si traducano in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non vi sia ragione di ritenere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38683/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38684/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38685/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38687/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38692/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38693/2025 del 01/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →