Cassazione Penale, Sentenza n. 49647/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputata, in base al certificato di morte prodotto. Decisione pronunciata il 15/11/2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 14/02/2022 della Corte d'appello di Venezia che, parzialmente riformando il provvedimento del GIP del Tribunale di Verona del 6/07/2021 in tema di trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna di Donatela per reati indicati dagli artt. 628, secondo comma, 582-585 c.p. e altri. Il ricorso è stato esaminato alla luce del certificato di morte prodotto in atti.
Norme richiamate
art. 628, secondo comma, cod. pen.
La norma è stata richiamata quale fattispecie di reato oggetto della condanna confermata dalla Corte d'appello; non si entra nel merito della qualificazione del fatto in questa decisione di estinzione per morte.
artt. 582-585 cod. pen.
Queste disposizioni sono state indicate come ulteriori norme penali per le quali è stata pronunciata condanna in sede di merito; la Corte superiore non ha valutato ulteriormente la prova alla luce dell'estinzione del reato per morte.
principio dell'estinzione del reato per morte dell'imputato
Il tribunale ha applicato il principio per cui la morte dell'imputato determina l'estinzione del reato e comporta l'annullamento della sentenza penale impugnata senza rinvio, una volta documentata la morte mediante certificato.
Massime di principio
- Se l'imputato muore durante il giudizio d'appello o in fase di impugnazione, la causa penale si estingue e la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio una volta verificata la morte tramite documentazione ufficiale.
- L'annullamento per estinzione del reato per morte non entra nel merito sulla responsabilità penale: non equivale ad una pronuncia di innocenza o ad una revisione della valutazione probatoria.
- La produzione del certificato di morte rappresenta l'elemento probatorio decisivo per dichiarare l'estinzione del reato; senza tale documentazione la procedura prosegue normalmente.
- Le modifiche in punto di trattamento sanzionatorio operate dalle corti d'appello diventano irrilevanti se il processo si estingue per morte dell'imputato; non si procederà all'esecuzione di pene.
- Eventuali profili civilistici (azioni civili, responsabilità patrimoniale) seguono regole diverse e possono sopravvivere all'estinzione del procedimento penale a seconda della normativa civile applicabile.
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