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Ordinanza

Ordinanza n. 1726/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa concessione di misure cautelari: a) del provvedimento 31.03.2026 del Settore accreditamento istituzionale Health Technology, Assessment (HTA), rapporti con il mercato -UOS Accreditamento istituzionale della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta regionale della Campania; b) del provvedimento 15.12.2025 della medesima autorità, conosciuto attraverso il provvedimento impugnato sub a); c) se e nei limiti in cui possa occorrere della DCA 107/2019 e della delibera di giunta regionale della Campania n. 7301 del 31.12.2001; d) di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale;

Giustizia amministrativa202603430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti regionali di diniego relativi all’installazione e all’esercizio dell’attività diagnostica mediante apparecchiatura di risonanza magnetica settoriale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista sanitario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, il provvedimento regionale del 31 marzo 2026, il precedente provvedimento del 15 dicembre 2025 conosciuto tramite il primo, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui la DCA 107/2019 e una deliberazione della Giunta regionale. In rito, il TAR ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato espressamente, per le successive comunicazioni, l’indirizzo PEC indicato negli atti, ma ha ritenuto non provata l’effettiva conoscenza della prima nota regionale reiettiva del 17 dicembre 2025, anche perché il ricorrente aveva indicato l’indirizzo dello studio professionale sia nella nota di trasmissione sia nella comunicazione allegata. Nel merito cautelare, il ricorrente ha contestato la necessità della preventiva autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività di diagnostica per immagini con apparecchiature RM settoriali, deducendo altresì l’omissione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990. Le apparecchiature oggetto di causa sono RM settoriali, dedicate agli arti, con campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi e nei limiti della motivazione. Ha ravvisato un profilo di fumus boni iuris perché, ai sensi dell’art. 3 d.P.R. 542/1994 e dell’art. 2 d.m. 14 gennaio 2021, le apparecchiature RM settoriali considerate non sono soggette ad autorizzazione all’installazione e all’uso e possono essere installate anche in strutture sanitarie prive del servizio di radiologia diagnostica. Il tenore letterale dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 542/1994 appare quindi incompatibile con la ritenuta necessità di una preventiva autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività diagnostica. Il giudice ha inoltre ritenuto non irrilevante, anche a prescindere dall’attuale formulazione dell’art. 21-octies l. 241/1990, l’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Ha tuttavia precisato che il legale rappresentante della struttura deve comunicare, entro 60 giorni dall’installazione, alla Regione o Provincia autonoma e agli organi di vigilanza il completo adempimento degli obblighi previsti dal d.m. 14 gennaio 2021, trasmettendo la documentazione tecnica. Quanto al periculum in mora, le esigenze di sicurezza invocate dalla Regione possono essere tutelate mediante i poteri di vigilanza delle ASL e gli accertamenti ispettivi esercitabili anche dalla Regione, volti a verificare in ogni momento la conformità dell’installazione e dell’uso alle prescrizioni di legge. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 12 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale nel processo amministrativo; la pronuncia decide la sospensione richiesta in via cautelare.

  • art. 3 d.P.R. 542/1994

    le apparecchiature R.M. "settoriali" ... non solo non sono soggette a autorizzazione all'installazione ed all'uso ... ma “possono essere installate in tutte le strutture sanitarie pubbliche o private, comprese quelle non dotate del servizio di radiologia diagnostica”

    Secondo la valutazione cautelare del TAR, la disposizione esclude per le apparecchiature RM settoriali oggetto di causa la necessità di autorizzazione all’installazione e all’uso e sembra escludere anche la preventiva autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività diagnostica.

  • art. 7 d.P.R. 542/1994

    Consente l’esercizio dei poteri di vigilanza e degli accertamenti ispettivi da parte delle ASL e, per quanto rileva, anche delle Regioni, per verificare in ogni tempo la conformità delle apparecchiature alle prescrizioni di legge.

  • art. 2 d.m. 14 gennaio 2021

    Rileva nella qualificazione e nella disciplina tecnica delle apparecchiature RM settoriali, dedicate agli arti e con campo statico non superiore a 0,5 Tesla.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto costituisce garanzia procedimentale la cui omissione non è stata ritenuta irrilevante dal TAR nella valutazione cautelare.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il TAR ha precisato che la rilevanza dell’omissione del preavviso di rigetto sussiste a prescindere dall’attuale formulazione della disposizione sui vizi formali non invalidanti.

Massime di principio

  • Le apparecchiature di risonanza magnetica settoriale dedicate agli arti, con campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla, non sono soggette ad autorizzazione all’installazione e all’uso ai sensi della disciplina richiamata e possono essere installate anche in strutture sanitarie prive del servizio di radiologia diagnostica.
  • La disciplina che consente l’installazione delle apparecchiature RM settoriali in tutte le strutture sanitarie pubbliche o private, comprese quelle prive di servizio di radiologia diagnostica, costituisce, in sede cautelare, elemento contrario alla pretesa di una preventiva autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività diagnostica mediante tali apparecchiature.
  • L’omissione del preavviso di rigetto non è irrilevante quando il quadro normativo applicabile rende concretamente controversa la necessità del titolo autorizzatorio e il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto incidere sulla decisione amministrativa.
  • L’esenzione dall’autorizzazione all’installazione e all’uso delle apparecchiature RM settoriali non esclude l’obbligo di comunicare, entro 60 giorni dall’installazione, alla Regione o Provincia autonoma e agli organi di vigilanza la documentazione tecnica attestante il soddisfacimento degli obblighi previsti dalla disciplina tecnica.
  • Le esigenze di sicurezza connesse all’installazione e all’uso di apparecchiature RM possono essere salvaguardate mediante i poteri di vigilanza e gli accertamenti ispettivi esercitabili dalle autorità competenti, senza che ciò imponga necessariamente una preventiva autorizzazione regionale quando questa non risulti richiesta dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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