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Sentenza

Sentenza n. 12556/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa sospensiva: . del provvedimento della Responsabile del Servizio Polizia Locale, trasmesso alla ricorrente via PEC il 19 aprile 2023, di diniego di autorizzazione alla realizzazione di un “passo carrabile” in Bitonto a via Mazzini n. 43; . del presupposto parere tecnico del 14.4.2023 prot. n. 16617/23; . dell'art. 46, comma 6, del regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con d.p.r. 495 del 16 dicembre 1992, nella parte in cui non prevede la facoltà dei comuni di derogare, in sede di rilascio delle autorizzazioni ai passi carrabili, alla distanza di almeno 12 metri dalle intersezioni, non solo per quelli preesistenti, ma anche per le nuove costruzioni, in relazione alle specifiche condizioni locali; nonché, ove occorra, della Circolare ministeriale n. 1504 del 20.3.2012, richiamata dal parere tecnico innanzi impugnato.

Giustizia amministrativa202309087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente. Non è stata esaminata la legittimità del diniego, del parere tecnico, della disposizione regolamentare o della circolare. In ragione della definizione in rito e della richiesta della ricorrente, le spese di lite sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione alla realizzazione di un passo carrabile in Bitonto, unitamente al parere tecnico presupposto e alle disposizioni regolamentari richiamate

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il diniego comunale di autorizzazione alla realizzazione di un passo carrabile, il presupposto parere tecnico e, per quanto occorresse, l'art. 46, comma 6, del d.P.R. 495/1992, nella parte in cui non consentirebbe ai Comuni di derogare alla distanza minima di dodici metri dalle intersezioni anche per nuove costruzioni, nonché la circolare ministeriale richiamata. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 18 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare l'azione, chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 46, comma 6, d.P.R. 495/1992

    Disposizione regolamentare impugnata, nella parte relativa alla distanza minima dei passi carrabili dalle intersezioni e alla possibilità di deroga.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure proposte.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può giustificare, unitamente alla definizione in rito e alla richiesta della parte, la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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