Ordinanza n. 435/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. della comunicazione del Comune di Como - Settore Patrimonio e Smart City, prot. n. 31836 del 20.02.2026, avente per oggetto l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7-8 della L. 241/90 – “sospensione temporanea del dehors in Lungo Lario Trieste, 28, per lavori di riqualificazione di Lungo Lario Trieste”, con la quale si comunica che “l’inizio dei lavori di riqualificazione di Lungo Lario Trieste è previsto per il giorno 09.03.2026” e, quindi, con invito a Il Lario S.a.s. di Grisorio Flavio & C. a rimuovere “l’occupazione con dehors a partire dal 09.03.2026 e fino alla comunicazione di fine lavori per consentire la riqualificazione di Lungo Lario Trieste” (All.to 01); 2. della deliberazione Consiglio Comunale n. 126 del 29.12.2025, pubblicata all’Albo Pretorio dal 30.12.2025 al 14.01.2026, avente per oggetto: “Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell’occupazione degli spazi pubblici e dell’esposizione pubblicitaria e del relativo canone patrimoniale e per la disciplina del canone di concessione per occupazione di aree e spazi a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (art. 1, commi 816 e 837 L. 160/19)” (All.to 02); 3. del Regolamento per la disciplina dell’occupazione degli spazi pubblici e dell’esposizione pubblicitaria e del relativo canone patrimoniale e per la disciplina del canone di concessione per occupazione di aree e spazi a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (art. 1, commi 816 e 837 L. 160/19), con specifico riferimento all’art. 25 - Sospensione e revoca della concessione ed in particolare il comma 3: Omissis... “la concessione può essere revocata e sospesa senza oneri per il Comune nel caso in cui l’occupazione sia di pregiudizio alla esecuzione di lavori non differibili su immobili e/o spazio pubblico direttamente e/o indirettamente interessati dalla occupazione stessa” (All.to 03); 4. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche se, allo stato, non noto, e specificatamente, gli atti e i provvedimenti appresso indicati divenuti concretamente lesivi per la ricorrente in data 20.02.2026, con la comunicazione/invito di rimozione delle strutture destinate alla ristorazione all’aperto: a) Deliberazione della Giunta Comunale n. 433 di Registro, Seduta del 03.12.2025, pubblicata all’Albo Pretorio dal 04.12.2025 al 18.12.2025, avente per oggetto: “Riqualificazione di Lungo Lario Trieste nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Alcide De Gasperi – Lotto funzionale 1 – CUP J17H24001430004: approvazione del progetto esecutivo in unica fase, ai sensi dell’art. 41, comma 5, D.Lgs. 36/2023” (All.to 04), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche se, allo stato, non noto. E specificatamente: b) Progetto esecutivo in unica fase concernente la “Riqualificazione di Lungo Lario Trieste nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Alcide De Gasperi – Lotto funzionale 1” – tratto di circa 300 m. di lunghezza e 5.000 mq. di superficie, comprensivo delle Relazioni tecniche e degli elaborati progettuali allegati alla Deliberazione G.C. n. 433 del 03.12.2025, quali parti integranti e sostanziali: i) documenti generali; ii) elaborati grafici; iii) stato di fatto; iv) progetto; v) raffronto; vi) sicurezza, unitamente al “Quadro economico di progetto” costituito dalla Sezione A) Lavori; Sezione B) Somme a disposizione – importo complessivo dell’intervento €. 792.000,00, impegnato al Bilancio al Cap. 21005024762 “Sistemazione marciapiedi e eliminazione barriere architettoniche infrastrutture stradali” – impegni 2537 e 2538 reimputati anno 2025 e relativi sotto impegni (All.to 05); c) Verbale di verifica tecnica del progetto prot. n. 209810 del 02.12.2025, redatto dal RUP Arch. Luca Noseda e sottoscritto digitalmente dal progettista Arch. Gianmarco Martorana (All.to 06); d) Verbale di Validazione del progetto esecutivo (senza data) a firma del RUP Arch. Luca Noseda (All.to 07); e) Deliberazione della Giunta Comunale n. 485 del 30.12.2024 avente per oggetto l’approvazione del Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP), riguardante la “Riqualificazione di Lungo Lario Trieste nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Alcide De Gasperi – Lotto funzionale 1” (All.to 08); f) Determinazione Settore Opere Pubbliche – Servizio Edilizia Pubblica Reg. di settore n. 647 – reg. generale n. 3524 del 30.12.2025, avente per oggetto l’affidamento dei lavori all’Operatore economico AVR Spa, Via Francesco Tensi n. 116, Roma per un importo netto di €. 438.554,18 di cui €. 194.851,79 per costo della manodopera ed €. 9.199,97 per oneri della sicurezza per un importo lordo pari ad €. 482.409,60 – affidatario dell’Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria strade e servizio neve anni 2025 – 2026 – 2027 – reparto 5 – Determina n. 1402/2025 (All.to 09). nonche’ per il risarcimento del danno patito e patiendo dalla società ricorrente nella misura che sarà quali/quantificata in corso di causa e/o per equivalente. Con espressa riserva di motivi aggiunti e sopravvenuti. Con i motivi aggiunti del 9\4\2026: della nota del Comune di Como - Settore Patrimonio e Smart City, a firma del Direttore Ing. Giovanni Fazio, prot. n. 41472 del 07.03.20261.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione di avvio del procedimento e invito a rimuovere temporaneamente il dehors per consentire lavori pubblici di riqualificazione di Lungo Lario Trieste, nonché la successiva nota comunale impugnata con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui il Comune di Como, nell'ambito del procedimento di sospensione dell'occupazione di area pubblica, l'ha invitata a rimuovere il dehors a decorrere dal 9 marzo 2026 e sino alla comunicazione di fine lavori, per consentire la consegna delle aree all'impresa incaricata della riqualificazione di Lungo Lario Trieste. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti relativi all'approvazione del regolamento sull'occupazione degli spazi pubblici, al progetto esecutivo, alla verifica e validazione del progetto, all'approvazione del documento di indirizzo della progettazione e all'affidamento dei lavori, con domanda risarcitoria e riserva di motivi aggiunti. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato una successiva nota comunale e ha chiesto cautelarmente di sospendere l'inizio dei lavori, di consentire la prosecuzione dell'attività di ristorazione all'aperto e al chiuso fino al 31 ottobre 2026 e di accertare il relativo diritto, assumendo che il differimento della consegna del cantiere dimostrasse il venir meno dell'urgenza dei lavori e giustificasse la continuità dell'attività.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del periculum in mora. Ha rilevato che, con nota del 27 marzo 2026, il Comune aveva definito il procedimento avviato con la comunicazione del 20 febbraio 2026, dando atto che era venuto meno il motivo della procedura diretta a liberare l'area occupata dal dehors, poiché non era più necessaria la consegna immediata delle aree all'impresa aggiudicataria. Tale sopravvenienza escludeva, nella fase cautelare, un pregiudizio attuale derivante dall'atto originariamente impugnato. La richiesta di accertare il diritto della società a proseguire l'attività sino al 31 ottobre 2026 è stata ritenuta ultronea rispetto al giudizio annullatorio e contrastante con il divieto posto dall'art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 7-8 l. 241/1990
Richiamati quali fondamento della comunicazione di avvio del procedimento comunale.
art. 25, comma 3, del regolamento comunale per l'occupazione degli spazi pubblici
"la concessione può essere revocata e sospesa senza oneri per il Comune nel caso in cui l’occupazione sia di pregiudizio alla esecuzione di lavori non differibili su immobili e/o spazio pubblico direttamente e/o indirettamente interessati dalla occupazione stessa"
Previsione regolamentare posta a fondamento del potere comunale di sospendere o revocare la concessione in presenza di lavori non differibili pregiudicati dall'occupazione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare incidentale.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Vieta al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati e impedisce, nel giudizio annullatorio, l'accertamento richiesto dalla ricorrente sul diritto di proseguire l'attività fino a una data futura.
art. 41, comma 5, d.lgs. 36/2023
Richiamato nell'oggetto della deliberazione comunale di approvazione del progetto esecutivo in unica fase.
art. 1, commi 816 e 837, l. 160/2019
Richiamato nell'oggetto del regolamento comunale relativo all'occupazione degli spazi pubblici e ai canoni patrimoniali.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta per assenza di periculum in mora quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione definisce il procedimento impugnato dando atto che è venuta meno la ragione concreta dell'intervento lesivo e non sussiste più un pregiudizio attuale derivante dall'atto contestato.
- Nel giudizio annullatorio non può essere accolta una domanda volta ad accertare in via generale il diritto del ricorrente a proseguire un'attività sino a una data futura, quando tale pronuncia richiederebbe al giudice di incidere su poteri amministrativi non ancora esercitati, in violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 810/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2172/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2173/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2174/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2175/2026 - Roma, Sezione 3T
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2176/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →