Sentenza n. 93/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore di Catania il 10 ottobre 2023, n. prot. -OMISSIS-, notificato il 22.10.2023, con il quale è stata rigettata l’istanza di parte ricorrente sottesa al primo rilascio del titolo abilitativo licenza fucile uso sportivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Questore di Catania, motivato sulla base di precedenti episodi di percosse, lesioni e minacce risalenti al 2001 e al 2002, nonché di una più recente situazione di conflittualità familiare, nella quale il ricorrente era stato vittima di danneggiamenti e minacce da parte del genero. Per il ricorrente, il giudizio di inaffidabilità era viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, poiché fondato su fatti risalenti nel tempo e non adeguatamente integrato dalla valutazione della sua condotta di vita recente. È stata inoltre dedotta l'irrilevanza della remissione della querela e dell'archiviazione del procedimento penale relativo agli episodi più risalenti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio prognostico dell'autorità di pubblica sicurezza, fondato sull'ampia discrezionalità riconosciuta nella valutazione dell'affidabilità del richiedente e del rischio, anche soltanto potenziale, di abuso delle armi. Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di portare e detenere armi; pertanto, nel bilanciamento degli interessi, prevalgono la sicurezza e l'incolumità pubblica, soprattutto quando la licenza è richiesta per finalità sportive o di diporto. La Questura ha considerato non soltanto i fatti risalenti, ritenuti gravi, ma anche l'attuale conflittualità familiare, confermata dall'aggressione subita dal ricorrente e dall'ammonimento adottato nei confronti del genero. Il Collegio ha attribuito rilievo anche alla circostanza che la domanda fosse stata presentata per la prima volta circa un mese dopo l'aggressione, ritenendo non irragionevole il sospetto che la disponibilità dell'arma potesse essere funzionale a eventuali esigenze di difesa personale, anziché esclusivamente all'uso sportivo. La remissione della querela e l'archiviazione del procedimento penale non eliminano la rilevanza storica dei fatti ai fini della prognosi amministrativa di affidabilità, che non richiede una condanna penale né la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma un giudizio probabilistico fondato su un attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del più probabile che non. Le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Attribuiscono all'autorità di pubblica sicurezza il potere di valutare l'affidabilità del richiedente e il possibile abuso delle armi ai fini del rilascio della licenza.
art. 699 c.p.
È richiamato quale espressione del generale divieto di portare armi, rispetto al quale il porto d'armi costituisce una deroga.
art. 4, comma 1, l. n. 110/1975
È richiamato quale fondamento del generale divieto di detenzione o porto delle armi, derogabile mediante autorizzazione di polizia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di portare o detenere armi; il rilascio presuppone una valutazione particolarmente rigorosa dell'affidabilità del richiedente e dell'assenza di rischi, anche potenziali, di abuso.
- Nel procedimento di rilascio del porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza esercita un'ampia discrezionalità prognostica e tecnica, finalizzata a prevenire possibili abusi; il sindacato giurisdizionale verifica la razionalità, l'adeguatezza istruttoria e la congruità della motivazione, senza sostituire la valutazione amministrativa.
- Il pericolo di abuso delle armi può essere accertato mediante un ragionamento induttivo e probabilistico, secondo il criterio del più probabile che non, senza che occorra una condanna penale o il livello di certezza richiesto per l'accertamento della responsabilità penale.
- Ai fini della valutazione di affidabilità possono rilevare anche fatti risalenti, episodi privi di autonoma rilevanza penale e circostanze riferibili al contesto familiare e sociale del richiedente, quando, considerati complessivamente, siano sintomatici di una conflittualità attuale o di un possibile rischio di abuso.
- La remissione della querela e l'archiviazione del procedimento penale non cancellano la rilevanza storica e fattuale degli episodi, che possono essere autonomamente apprezzati dall'autorità amministrativa ai fini della prognosi di affidabilità necessaria per il rilascio del porto d'armi.
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