Cassazione Penale, Sentenza n. 43961/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello di Venezia che aveva rifiutato la consegna richiesta con mandato d'arresto europeo perché il Politi è cittadino italiano (art. 18-bis L. n. 69/2005), pur riconoscendo la sentenza rumena e disponendone l'esecuzione in Italia. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) la natura politica dei reati e, con essa, il carattere di processo non equo; 2) errore nell'applicazione delle norme di adattamento della pena e mancata conversione in pene sostitutive (art. 20-bis c.p., art. 10 D.lgs. n. 161/2010); 3) omissione di verifica di compatibilità della pena straniera rispetto alla normativa italiana (art. 735 c.p.p.).
La decisione
la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in quanto infondato o improponibile. Ha ritenuto non proponibile in cassazione la censura sulla motivazione relativa alla natura politica dei reati e, sul merito, ha giudicato non provata né adeguatamente argomentata la natura politica degli illeciti (falso e truffa). Ha poi richiamato il principio secondo cui il potere del giudice italiano di adattare la pena straniera è limitato: occorre rispettare natura e durata della pena inflitta nello Stato di emissione salvo interventi circoscritti per incompatibilità con i limiti edittali o per diversa natura della sanzione. Nel caso specifico la pena complessiva (tre anni e dieci mesi, di cui 2 anni e 6 mesi per truffa) rientrava nei limiti edittali italiani, perciò non si è resa necessaria alcuna rideterminazione o conversione in sanzioni sostitutive; inoltre l'applicazione di pene sostitutive previste dall'art. 20-bis c.p. non rientra nelle attribuzioni del giudice che procede al riconoscimento della sentenza straniera. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 18-bis
consente il rifiuto della consegna di cittadini italiani; la Corte d'appello ha applicato questa norma rifiutando la consegna e disponendo l'esecuzione della pena in Italia
legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 1 (modificata)
limita la ricorribilità in cassazione delle decisioni della Corte territoriale alla violazione di legge, con conseguente non proponibilità di censure esclusivamente sulla motivazione quando non dedotte violazioni di legge
codice penale, art. 20-bis
prevede pene sostitutive; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tali pene sostitutive non sia di competenza del giudice nazionale nel procedimento di riconoscimento della sentenza straniera
D.lgs. n. 161/2010, art. 10, comma 1 lett. f) e comma 5
impone al giudice italiano, nel riconoscimento per l'esecuzione di sentenze straniere, di rispettare durata e natura della pena imposte nello Stato di emissione salvo un limitato potere di adattamento per incompatibilità con i limiti edittali nazionali; tale potere non consente modifiche illimitate né la conversione in sanzioni pecuniarie se la pena originaria è detentiva
codice penale, art. 640
delimita il limite edittale per il reato di truffa; la Corte ha verificato che la pena inflitta in Romania rientrava nei limiti edittali italiani per il reato corrispondente
codice di procedura penale, art. 735
riguarda la conversione delle pene nell'ordinamento nazionale; la Corte ha richiamato la disciplina che limita l'intervento del giudice rispetto alla pena straniera nel procedimento di riconoscimento, ferma la possibilità di adattamento solo nei casi previsti
codice penale, art. 12
richiamato come principio generale che limita l'operazione di adattamento della pena straniera nell'azione di riconoscimento
Decisione quadro 2008/909/GAI e giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-514/17 Sut; C-314/18 SF)
richiamano il principio di mutua fiducia tra Stati membri e la regola per cui, in linea di massima, la decisione dello Stato di emissione non deve essere sottoposta a revisione, con deroghe limitate a diversa durata o diversa natura della pena
Massime di principio
- Obiezioni sulla natura politica dei reati o sulla non equità del processo devono essere adeguatamente provate e, in molti casi, sollevate davanti all'autorità dello Stato che richiede la consegna; chi le formula tardivamente trova ostacoli procedurali e sostanziali
- Il giudice italiano che riconosce per esecuzione una sentenza straniera è vincolato a rispettare la natura e la durata della pena decisa nello Stato di emissione, avendo un potere di adattamento strettamente limitato ai casi di incompatibilità con i limiti edittali o di diversa natura della sanzione
- Non è compito del giudice che procede al riconoscimento trasformare una pena detentiva straniera in una pena sostitutiva nazionale (art. 20-bis c.p.); eventuali benefici o misure alternative devono essere perseguiti attraverso gli strumenti previsti per l'esecuzione della pena in Italia
- Per ottenere l'adattamento della pena è necessario dimostrare specifiche incompatibilità con l'ordinamento italiano (es. pena superiore al massimo edittale per il reato corrispondente o diversa natura della sanzione); valutazioni generiche o di mera discrepanza normativa non sono sufficienti
- La giurisprudenza europea privilegia la mutua fiducia tra Stati membri: la revisione sostanziale della decisione straniera è ammessa solo nelle eccezioni tassative previste dalla normativa europea e nazionale
- In situazioni analoghe è strategico documentare con precisione elementi concreti e riferimenti normativi quando si contesta la non equità del processo o si chiede la non consegna per reati politici, altrimenti la censura può essere dichiarata improponibile o infondata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43815/2023 del 31/10/2023
- Sentenza penale · 31 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43820/2023 del 31/10/2023
- Sentenza penale · 31 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43823/2023 del 31/10/2023
- Sentenza penale · 31 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43824/2023 del 31/10/2023
- Sentenza penale · 31 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43826/2023 del 31/10/2023
- Sentenza penale · 31 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43828/2023 del 31/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →