Cassazione Penale, Ordinanza n. 05325/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Quattro imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 30/06/2025. Dal testo emerge che la Corte territoriale aveva già ritenuto la loro responsabilità in concorso, valorizzando un apporto sia materiale sia morale rispetto alle condotte materialmente poste in essere da ciascuno. Nei ricorsi, gli imputati hanno sostanzialmente riproposto la propria versione difensiva, senza confrontarsi con la ricostruzione fattuale e probatoria operata in appello. È stata inoltre censurata la decisione sul trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche; la Corte di cassazione osserva però che le attenuanti erano state comunque riconosciute, pur in equivalenza con le aggravanti contestate, sulla base di una motivazione di merito ritenuta insindacabile in questa sede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendo che non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata e che il motivo sulle attenuanti generiche fosse manifestamente infondato, poiché le attenuanti erano già state riconosciute in equivalenza con le aggravanti. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche risultano riconosciute, sebbene in equivalenza con le aggravanti; la relativa valutazione di merito non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre la versione difensiva già disattesa nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione relativa alle attenuanti generiche è manifestamente infondata se la sentenza di merito le ha già concesse e la doglianza mira solo a contestarne l'apprezzamento discrezionale senza evidenziare vizi giuridici o motivazionali rilevanti.
- La responsabilità concorsuale può essere affermata valorizzando, in modo unitario, l'apporto materiale e morale dei singoli concorrenti, purché la ricostruzione sia sorretta da motivazione puntuale e coerente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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