Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1500/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta per l’assunzione del ricorrente nell’ambito della procedura per lavoro stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato per la sua assunzione da parte di una società operante nel settore dei servizi agricoli. Il nulla osta era stato rilasciato in via accelerata, prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi previsti dalla disciplina sull’immigrazione. Successivamente, l’Ispettorato territoriale del lavoro aveva rilevato carenze documentali e sostanziali, riguardanti l’asseverazione, la richiesta al Centro per l’impiego, la sistemazione alloggiativa, la proposta contrattuale e l’effettivo radicamento territoriale dell’impresa e del luogo di lavoro. Il primo motivo deduceva la violazione delle garanzie partecipative, poiché il lavoratore avrebbe ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di revoca. Il secondo motivo sosteneva che la revoca fosse un annullamento d’ufficio e che, pertanto, avrebbe dovuto essere motivata mediante l’indicazione di un interesse pubblico concreto e attuale, con ponderazione dell’affidamento maturato per il rilascio del nulla osta, l’ingresso in Italia e l’attività lavorativa svolta. Il terzo motivo denunciava difetto e contraddittorietà della motivazione, omessa valutazione delle memorie e dei documenti prodotti, erronea valutazione della competenza territoriale, dell’effettività dell’attività agricola, della proposta contrattuale e dell’idoneità alloggiativa. Il ricorrente sosteneva inoltre che i contratti di assunzione, le comunicazioni UNILAV e i certificati alloggiativi avessero sanato le carenze originarie e che, in caso di incompetenza territoriale, la pratica avrebbe dovuto essere trasmessa allo Sportello Unico competente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che la comunicazione del 14 luglio 2025 era indirizzata sia al datore di lavoro sia al lavoratore, era stata inviata ai domicili eletti sul portale e indicava l’istanza, il nulla osta e le ragioni ostative. Il procedimento si era comunque svolto attraverso plurime interlocuzioni, memorie e integrazioni documentali del datore di lavoro; il ricorrente non ha dimostrato quale concreto apporto istruttorio gli sarebbe stato impedito. Le produzioni documentali, anche se anteriori alla revoca, non dimostravano il superamento completo, individualizzato e verificabile delle carenze accertate. Il secondo motivo è stato respinto perché la revoca non costituisce annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, ma consegue al particolare regime dell’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, che consente il rilascio anticipato del nulla osta e ne impone la revoca quando emergano successivamente elementi ostativi che avrebbero impedito originariamente il rilascio. Tale revoca opera quale effetto legale dell’accertamento della carenza originaria dei presupposti e non richiede una nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico con l’affidamento del destinatario. L’ingresso in Italia e lo svolgimento dell’attività lavorativa non sanano le carenze genetiche della domanda e non rendono applicabile il paradigma dell’autotutela decisoria ordinaria. La precedente sentenza sul silenzio aveva imposto soltanto la conclusione del procedimento e non aveva riconosciuto il diritto alla conferma del nulla osta. Quanto al terzo motivo, il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione per relationem, poiché il parere dell’ITL era conoscibile e indicava puntualmente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della revoca. Ha confermato la rilevanza della mancata prova di un effettivo luogo di lavoro e del radicamento territoriale nella provincia, precisando che l’apertura di un’unità produttiva successiva alla domanda non supera la carenza originaria e che i contratti di appalto, da soli, non dimostrano l’esistenza di una sede aziendale o di un luogo stabile ed effettivo di impiego. La mobilità delle lavorazioni agricole non esonera dall’indicazione e documentazione dei luoghi, della durata dei lavori e delle concrete modalità di impiego. I contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV formati dopo l’ingresso non sostituiscono la proposta contrattuale completa richiesta per il nulla osta; neppure è sufficiente una dichiarazione d’impegno a produrre successivamente la documentazione. È stata inoltre ritenuta non provata l’idoneità alloggiativa, poiché la mera disponibilità di alloggi aziendali non collegava puntualmente il singolo lavoratore alla sistemazione dichiarata. Le ulteriori questioni sulla capacità economica e contributiva della società non incidevano sulla legittimità dell’atto, fondato su autonome ragioni sufficienti. Non sussisteva infine un obbligo di trasferimento della pratica ad altro Sportello Unico, poiché la questione territoriale non era l’unico fondamento della revoca e permanevano carenze contrattuali e alloggiative. Il TAR ha revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo manifestamente infondate le ragioni azionate, e lo ha condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza all’Ordine degli Avvocati per le valutazioni relative al possibile frazionamento di controversie sostanzialmente identiche.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    Consente il rilascio anticipato del nulla osta prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi e impone la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso quando tali elementi emergano successivamente.

  • artt. 22 e 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Individuano gli elementi e i presupposti rilevanti per il rilascio del nulla osta e del visto d’ingresso; la loro carenza originaria può giustificare la revoca successiva del nulla osta rilasciato in via accelerata.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Richiede che la domanda sia corredata dagli elementi essenziali del rapporto di lavoro, necessari per verificare la congruità delle condizioni contrattuali e l’impegno del datore al pagamento delle spese di rimpatrio.

  • art. 30-bis, commi 1 e 7, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    Consente di radicare la competenza dello Sportello Unico anche in relazione al luogo di esecuzione della prestazione, purché tale luogo sia effettivo e adeguatamente documentato.

  • art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Non si applica alla revoca speciale conseguente al controllo successivo dei nulla osta rilasciati in via accelerata, che non costituisce annullamento d’ufficio discrezionale.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le osservazioni presentate prima dell’adozione del provvedimento finale devono essere valutate anche se tardive, ma la loro mancata considerazione rileva solo se esse dimostrano concretamente il superamento dei motivi ostativi.

  • artt. 74, comma 2, e 136, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consentono la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando emerga la manifesta infondatezza delle ragioni fatte valere.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta rilasciato in via accelerata ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 non costituisce annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, ma costituisce effetto legale dell’accertamento successivo di elementi ostativi o della carenza originaria dei presupposti per l’ingresso e l’instaurazione del rapporto di lavoro.
  • Il rilascio anticipato del nulla osta non consolida la posizione del lavoratore e non rende giuridicamente impeditivo l’affidamento derivante dall’ingresso in Italia o dallo svolgimento dell’attività lavorativa, quando il controllo successivo accerti che i presupposti originari della domanda non sussistevano.
  • Nella procedura di nulla osta al lavoro, il luogo della prestazione può radicare la competenza territoriale dello Sportello Unico solo se è effettivo e adeguatamente documentato; la mera esistenza di contratti di appalto o la natura itinerante dell’attività agricola non sostituiscono la prova concreta della sede e delle modalità di impiego.
  • I contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV formati dopo l’ingresso del lavoratore non possono sostituire la proposta contrattuale completa richiesta al momento della domanda di nulla osta, né sanare retroattivamente le carenze originarie della documentazione.
  • La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato è conoscibile dall’interessato e contiene l’indicazione puntuale dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione; in presenza di più motivi autonomi, la stabilità di una sola ragione sufficiente impedisce l’annullamento dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.