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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18082/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un soggetto indicato dall’Amministrazione come amministratore di fatto di una società, di un atto di irrogazione di sanzioni per l’anno d’imposta 2004 relativo all’omessa conservazione delle scritture contabili. In primo e secondo grado il ricorrente aveva sostenuto di non essere legittimato passivamente alla pretesa sanzionatoria, invocando l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, con conseguente nullità degli atti, anche perché la società era cessata. La CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo che le sanzioni dovessero ricadere esclusivamente sulla società e non sulla persona fisica, escludendo anche che quest’ultima fosse amministratore di fatto. In Cassazione l’Agenzia delle entrate ha proposto quattro motivi: 1) ultrapetizione per avere la CTR escluso la qualità di amministratore di fatto anziché limitarsi a interpretare l’art. 7; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere considerato fatti non contestati sulla qualità di amministratore di fatto; 3) omesso esame di fatti decisivi circa il ruolo di beneficiario delle violazioni fiscali; 4) errata applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e del d.lgs. n. 472 del 1997, per non avere considerato che, in presenza di una costruzione artificiosa della società a fini illeciti, le sanzioni possono colpire la persona fisica che ha effettivamente beneficiato delle violazioni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione: ha escluso il vizio di ultrapetizione, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ma ha ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo per omesso esame di fatti decisivi e per erronea applicazione del regime sanzionatorio ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice esamina una questione in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La loro violazione attiene all'apprezzamento di merito e non configura, di regola, un vizio di violazione di norme processuali censurabile ex art. 360, n. 4, c.p.c.; la doglianza va eventualmente veicolata come omesso esame di fatti decisivi nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel primo motivo di ricorso, senza una specifica autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel primo motivo di ricorso, senza una specifica autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326

    le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società sono esclusivamente a carico della persona giuridica

    La norma regola i casi in cui vi sia differenza tra contribuente e trasgressore; opera per le persone giuridiche, ma incontra un limite quando la società sia una fictio creata per fini illeciti, situazione in cui rileva la persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato come disposizione del sistema sanzionatorio applicabile in quanto compatibile con il regime speciale successivo.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato come parte del sistema generale delle sanzioni tributarie, applicabile solo se compatibile con l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003.

  • art. 11, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Non costituisce base autonoma per imputare la sanzione all'amministratore quando operi il regime speciale dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, salvo l'ipotesi di società artificiosamente costituita ai fini illeciti.

  • art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Non può derogare all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, norma successiva che limita l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 472 ai soli casi compatibili.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il vizio non sussiste per la censura di errore nell'apprezzamento probatorio o per l'asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il motivo è inammissibile quando mira a rimettere in discussione il merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È il parametro corretto per censurare l'omesso esame di fatti decisivi e controversi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, non è vizio di ultrapetizione l’esame di una questione che sia logicamente e giuridicamente connessa alla domanda proposta e necessaria per la sua decisione.
  • La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non integra, di per sé, un vizio denunciabile come error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c., ma al più un omesso esame di fatti decisivi nei ristretti limiti del n. 5.
  • In materia di sanzioni tributarie relative a rapporti facenti capo a persone giuridiche, l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 prevede la regola della riferibilità esclusiva all’ente, ma tale regola non opera quando la società sia una costruzione artificiosa e strumentale a fini illeciti.
  • Quando si invochi il regime di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, il giudice deve accertare in concreto chi sia il reale beneficiario delle violazioni e se vi sia effettiva alterità tra contribuente e trasgressore; in difetto, la decisione è viziata.
  • Le norme generali del d.lgs. n. 472 del 1997 operano solo in quanto compatibili con il regime speciale introdotto dall’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, che prevale come disciplina successiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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