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Sentenza

Sentenza n. 11863/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego di accesso agli atti emesso dal Servizio di Psicologia della Polizia di Stato, comunicato al ricorrente in data 13 febbraio 2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, con cui l’amministrazione ha negato l’ostensione dei test attitudinali, delle risposte fornite, delle griglie di valutazione, dei verbali della Commissione e della documentazione relativa alla conformità dei test al decreto del 4 dicembre 2024;

Giustizia amministrativa202602392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso, comunicato il 13 febbraio 2026, relativo a test attitudinali, risposte, griglie di valutazione, verbali della Commissione e documentazione sulla conformità dei test al decreto del 4 dicembre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cessato dal servizio dopo essere stato giudicato inidoneo sotto il profilo attitudinale, aveva già presentato nel gennaio 2025 un’istanza di accesso agli atti relativi agli accertamenti e aveva ottenuto copia di vari documenti, nonché la possibilità di visionare ulteriori atti, inclusi alcuni test e il questionario appartenenti. L’amministrazione aveva invece negato la riproduzione dei modelli di test, ritenendoli atti d’ufficio riservati, riutilizzabili nelle future selezioni e sottratti all’accesso, consentendone in parte la sola visione. In occasione dell’accesso del 25 febbraio 2025 era stato inoltre negato l’accesso ai questionari dei test attitudinali somministrati. Tale determinazione non era stata impugnata nei termini. Con una nuova istanza del gennaio 2026 il ricorrente aveva chiesto nuovamente copia dei test e ulteriore documentazione, deducendo violazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 l. n. 241/1990, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 24 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, sostenendo che gli atti fossero necessari per la difesa nel giudizio contro il giudizio di inidoneità e la cessazione dal servizio. Il Ministero aveva riscontrato l’istanza ribadendo il precedente diniego e affermando di avere già osteso tutta la documentazione esistente, salvo i questionari dei test, non riproducibili perché coperti da copyright e riutilizzabili nelle successive selezioni.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda nella parte relativa a documenti ulteriori rispetto a quelli già trasmessi o messi in visione. Dagli atti non risultava alcun elemento concreto idoneo a dimostrare l’esistenza di ulteriori verbali, note interne, giudizi o schede valutative non già ostesi; inoltre l’amministrazione aveva dichiarato, sotto la propria responsabilità, di avere esibito tutta la documentazione esistente relativa alla procedura. Il diritto di accesso riguarda infatti documenti esistenti e non documenti mai formati. Il TAR ha invece dichiarato inammissibili le doglianze relative ai questionari attitudinali già sottratti all’accesso con la determinazione del 25 febbraio 2025. La nuova istanza non era fondata su fatti nuovi né su una diversa e specifica prospettazione dell’interesse all’accesso, ma reiterava la precedente richiesta per generiche esigenze difensive. La nota del 13 febbraio 2026 aveva quindi natura meramente confermativa del precedente diniego e non era autonomamente impugnabile, essendo ormai decorso il termine per contestare la prima determinazione. Ricorso in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile; spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile alle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.

  • artt. 22, 23, 24 e 25 l. n. 241/1990

    Costituiscono il quadro normativo del diritto di accesso documentale, delle esclusioni e della relativa tutela giurisdizionale; il ricorso non ha dimostrato la fondatezza della pretesa nei limiti residui.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione del diniego, ma il giudice ha ritenuto inammissibile la contestazione del diniego meramente confermativo e infondata la richiesta relativa a documenti ulteriori non dimostrati come esistenti.

  • art. 24, comma 2, l. n. 241/1990

    Costituisce la base legale per l’individuazione, mediante regolamento ministeriale, delle categorie di documenti sottratti all’accesso.

  • art. 6, comma 1, lett. a), D.M. 16 marzo 2022

    È stato richiamato dall’amministrazione per qualificare i modelli di test attitudinali come atti d’ufficio riservati e riutilizzabili nelle future selezioni, non riproducibili in copia.

  • art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

    È stato richiamato dall’amministrazione quale fondamento del diniego opposto ai questionari dei test attitudinali; la sentenza decide la controversia principalmente sulla tardività dell’impugnazione del precedente diniego e sulla natura confermativa della nota successiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’accesso documentale può avere a oggetto soltanto documenti amministrativi esistenti e non può essere utilizzato per ottenere la formazione di nuovi atti, ricostruzioni o documenti mai redatti; quando l’amministrazione dichiara responsabilmente che non esistono ulteriori documenti e il richiedente non offre elementi concreti di segno contrario, la domanda di accesso deve essere respinta.
  • La reiterazione di un’istanza di accesso già respinta, se non è fondata su fatti nuovi o su una diversa e specifica prospettazione dell’interesse legittimante, non obbliga l’amministrazione a un nuovo esame della pretesa.
  • Il provvedimento che si limiti a confermare un precedente diniego di accesso, non impugnato tempestivamente e reiterato senza elementi nuovi, ha natura meramente confermativa e non è autonomamente impugnabile; la mancata impugnazione del primo diniego impedisce di eludere il termine decadenziale mediante una nuova istanza identica.
  • La possibilità di visionare documenti riservati o riutilizzabili nelle future selezioni può soddisfare il diritto di accesso quando l’amministrazione ne escluda legittimamente la riproduzione in copia sulla base della disciplina applicabile; la mancata contestazione tempestiva del diniego rende comunque preclusa la successiva impugnazione di un atto meramente confermativo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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