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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19914/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP, IVA, addizionali e sanzioni riferito all'anno d'imposta 2006, fondato su indagini bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, dalle quali l'Ufficio aveva desunto ricavi/compensi non dichiarati. In appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato la ripresa, ritenendo giustificate solo alcune movimentazioni bancarie e rideterminando maggiori compensi professionali non dichiarati per Euro 574.157,00. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) nullità dell'atto per omessa pronuncia sulla carenza di potere di sottoscrizione/emissione dell'atto impositivo e degli atti processuali; (2) e (3) nullità dell'accertamento per mancanza di indicazione delle norme di diritto poste a base dell'atto e omessa pronuncia; (4) violazione della disciplina dell'accertamento sintetico, ove l'atto fosse qualificato in quei termini; (5), (6) e (7) omesso esame di fatti decisivi relativi alla pretesa nullità dell'atto per asserita mancanza di chiarezza del PVC e per errori nell'indicazione degli importi delle movimentazioni bancarie contestate. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché cumulativi, non autosufficienti e, in parte, dedotti con paradigma processuale non corretto; ha ritenuto inammissibili anche gli ultimi tre motivi perché miravano in realtà a una rivalutazione del merito e della prova, preclusa in cassazione, mentre il fatto storico era comunque stato esaminato dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La decisione si fonda sull'inammissibilità delle censure per difetti di specificità, autosufficienza e corretta sussunzione del vizio denunciato, oltre che sulla non sindacabilità in cassazione della richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    le risultanze delle indagini bancarie sono state poste a base dell'accertamento fiscale impugnato

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente per censurare la validità dell'atto impositivo per asserita carenza di sottoscrizione e motivazione

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla specifica doglianza sulla sottoscrizione dell'atto

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato dal ricorrente per dedurre violazioni di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la Corte osserva che la doglianza di omessa pronuncia andava semmai prospettata sotto questo parametro

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che non consente di ottenere una rivalutazione del merito quando il fatto storico è stato comunque esaminato

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte lo richiama come presidio del principio di autosufficienza del ricorso, richiedendo una chiara esposizione dei fatti e dei motivi

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è ammissibile una censura che cumuli profili eterogenei senza consentire di individuare chiaramente il vizio denunciato e senza riprodurre gli atti rilevanti su cui la doglianza si fonda.
  • La denuncia di omessa pronuncia deve essere incanalata nel corretto vizio processuale; se il giudice di merito decide nel merito della controversia, può ritenersi implicitamente esaminata anche una questione preliminare che ne costituisce il presupposto logico.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sindacare il mero mancato esame di elementi istruttori o di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, quando il fatto storico decisivo sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: le censure devono colpire errori di diritto o specifici vizi motivazionali, non la complessiva ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
  • Nei giudizi tributari fondati su indagini bancarie, la contestazione dell'accertamento non può reggersi su affermazioni generiche o su mere contestazioni di merito degli importi, ma richiede una critica puntuale e processualmente corretta degli specifici passaggi decisori e documentali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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