Cassazione Penale, Ordinanza n. 07901/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ritenendo equo l'importo in considerazione del fatto che l'impugnazione è stata proposta per ragioni non più consentite dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Brescia, deducendo un vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. e, in sostanza, contestando l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito. La Corte rileva tuttavia che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso è consentito solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per specifiche violazioni di legge; le censure che investono esclusivamente l'accertamento del fatto non rientrano in tali ipotesi.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Richiamato come parametro delle doglianze difensive, ma la censura che lo invoca per contestare l'accertamento del fatto è ritenuta non consentita nel ricorso contro il patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La norma delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ammettendo solo violazioni di legge specifiche: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 606 c.p.p.
È richiamata come disciplina generale dei motivi di ricorso, alla quale l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. deroga restringendo l'impugnazione.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, e non può essere utilizzato per contestare l'accertamento in fatto svolto dal giudice di merito.
- Quando il motivo di ricorso investe esclusivamente il fatto e non una delle violazioni di legge tipizzate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento può essere dichiarata senza formalità di rito, in camera di consiglio non partecipata.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando l'impugnazione sia proposta per ragioni non consentite dalla legge.
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