Cassazione Penale, Sentenza n. 27159/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per travisamento della prova e violazione dei canoni di valutazione della prova (art. 606 lett. e c.p.p., in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p.). L'imputato contestava che la corte distrettuale avesse sostanzialmente posto a suo carico l'onere di giustificare la disponibilità dell'autovettura, ritenendo la sua mancata spiegazione elemento decisivo per la condanna per riciclaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo la motivazione della Corte d'appello manifestamente illogica. Ha rilevato che la condanna si fondava principalmente sulla circostanza che l'imputato si trovava alla guida del veicolo e sulla convivenza con altra persona già ritenuta responsabile del riciclaggio, senza che sussistessero elementi concreti e idonei a collegare l'imputato alle operazioni di alterazione identificativa. La Corte ha richiamato il principio per cui l'onere della prova grava sulla pubblica accusa e che il diritto al silenzio non può essere trasformato in obbligo di fornire spiegazioni penalmente rilevanti. Inoltre ha osservato che la semplice guida di un veicolo altrui non integra di per sé il reato di ricettazione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e la condanna è stata revocata per assenza di elementi concreti a carico dell'imputato (formula di proscioglimento indicata nel dispositivo).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., lett. e
Articolo richiamato come base del motivo di cassazione per travisamento della prova; utilizzato per censurare l'errata valutazione degli elementi probatori da parte del giudice di merito.
artt. 192 e 533 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai canoni di valutazione della prova e alla regola secondo cui l'onere della prova grava sulla pubblica accusa; invocati per contestare la valutazione indiziaria e l'eventuale inversione dell'onere probatorio.
Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020 (Bruzzese)
Precedente richiamato riguardo al concetto di 'vicinanza della prova' e alla possibilità di utilizzo di presunzioni o massime d'esperienza da parte del pubblico ministero, ma precisando che tali strumenti non esonerano l'accusa dall'onere probatorio né impongono all'imputato di fornire necessariamente giustificazioni.
Sez. 2, n. 4768 del 02/02/1972 (Martino)
Precedente che afferma che la semplice guida di un veicolo altrui non è sufficiente per configurare il reato di ricettazione, che richiede l'acquisto o la ricezione del bene di provenienza illecita.
Massime di principio
- Il principio dell'onere della prova grava sulla pubblica accusa: la mera disponibilità o guida di un bene risultato provento di reato non è sufficiente, da sola, a fondare una condanna, salvo elementi che colleghino concretamente l'imputato alle attività illecite.
- Il diritto al silenzio e la facoltà di non fornire spiegazioni non possono essere considerati come un onere negativo dell'imputato né trasformati in presunzione di colpevolezza.
- La convivenza con una persona già ritenuta responsabile di un reato non costituisce, di per sé, prova idonea a dimostrare la partecipazione o la consapevolezza dell'imputato circa il reato altrui.
- Nelle prove basate su indizi è necessario che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; in assenza di tale compendio indiziario la condanna non può reggersi su deduzioni logiche che invertano l'onere della prova.
- Per il reato di ricettazione è richiesto l'elemento dell'acquisto o della ricezione del bene di provenienza illecita; la semplice guida o uso del veicolo non basta a integrare automaticamente tale fattispecie.
- L'uso di presunzioni o massime d'esperienza da parte del giudice è ammesso solo se la pubblica accusa ha comunque assolto il proprio onere probatorio; tali strumenti non autorizzano a scaricare sul difensore o sull'imputato il compito di provare l'innocenza.
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