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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19617/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che confermava gli arresti domiciliari disposti dal G.i.p. per il reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter, commi 1-3 c.p.). Il ricorso articolava due motivi principali: 1) violazione dell'art. 273 c.p.p., degli artt. 615-ter e 61 n.1 c.p. e vizio di motivazione per presunta illogicità nella valutazione dei gravi indizi, con censura per l'uso illegittimo del silenzio dell'indagato, per non aver considerato che l'accesso potesse essere stato effettuato da altri militari con le stesse credenziali e per non aver dimostrato che la finalità dell'accesso fosse estranea al servizio; 2) violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione al pericolo concreto di reiterazione del reato e al rischio di inquinamento probatorio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, depositata dal difensore e sottoscritta dal ricorrente in data 18 gennaio 2024. La Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la rinuncia valida al ricorso determina l'immediata estinzione del rapporto processuale e il passaggio in giudicato della decisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Il Pubblico Ministero aveva chiesto il rigetto del ricorso prima della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen.

    Il fatto contestato è l'accesso abusivo a un sistema informatico; la Corte non ha valutato nel merito le censure sopraggiunte perché il ricorso è stato reso inammissibile per rinuncia.

  • art. 61 n. 1 cod. pen.

    Richiamata nella censura relativa alla valutazione delle circostanze aggravanti, ma non valutata dalla Corte a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte non ha analizzato il merito della presunta violazione per sopravvenuta rinuncia.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente con riguardo alla motivazione sul pericolo di reiterazione e inquinamento probatorio; non esaminata nel merito per rinuncia.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto rispetto ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso (motivazione sintetica).

  • art. 616 cod. proc. pen. (modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Norma che disciplina le spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 23 comma 8 d.l. 127 del 2020

    Richiamato in relazione alla deposizione della requisitoria del Pubblico Ministero in forma scritta; menzionato negli atti ma non decisivo per l'esito.

  • Sez. U. n. 12602 del 17 dicembre 2015 (Ricci)

    «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione»

    Giurisprudenza consolidata secondo cui la rinuncia valida al ricorso comporta l'estinzione del rapporto processuale e la immediata definitività della decisione impugnata; principio applicato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e il passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • La rinuncia valida al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e l'immediato passaggio in giudicato della decisione impugnata; effetti estintivi processuali sono immediati.
  • Una volta depositata la rinuncia, la Corte non esamina nel merito le censure proposte; prima di rinunciare è quindi cruciale valutare le conseguenze, incluso il consolidamento della misura cautelare.
  • In casi di contestazione della gravità indiziaria per accessi informatici, è rilevante proporre elementi probatori alternativi (es. possibilità di accesso da parte di altri con medesime credenziali, log di sistema, tracciature IP) e dimostrare l'assenza di prova che l'accesso fosse finalizzato ad attività estranee al servizio.
  • Sul tema del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio il giudice richiede elementi concreti e specifici, non meri argomenti generici; le difese devono dunque produrre fatti o circostanze oggettive per confutare tali profili cautelari.
  • La condanna al pagamento di spese e somme alla Cassa delle ammende può seguire la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia; valutare tempestivamente gli aspetti economici prima di rinunciare all'impugnazione.
  • La violazione del diritto di non autotutela (es. uso del silenzio dell'indagato come elemento centrale) è una censura possibile, ma per avere successo occorre dimostrare che la motivazione del giudice si sia basata in modo determinante su elementi illegittimi o manifestamente illogici.

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