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Sentenza

Sentenza del 26/10/2021 n. 1265 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2013 che aveva rettificato le dichiarazioni della C. s.r.l. recuperando maggiori imponibili IRES e IRAP, nonché contestando una indebita detrazione IVA e la deducibilità di costi ritenuti relativi a operazioni in parte inesistenti (sponsorizzazioni/sovrafatturazione). L'Ufficio aveva inoltre imputato a B.Z. redditi di capitale per la presunta distribuzione pro quota di utili extracontabili in ragione della ristretta base societaria (calcolando la quota con riferimento all'art. 47 DPR 917/86). Il ricorrente chiedeva, in via principale, la sospensione dei ricorsi per pregiudizialità e, nel merito, contestava l'applicabilità della presunzione di distribuzione e l'esistenza delle operazioni fatturate.

La decisione

La CTR ha riformato la sentenza di primo grado: l'appello dell'Agenzia è stato accolto e l'accertamento è stato dichiarato legittimo. La Commissione ha ritenuto corretta la ricostruzione dell'Ufficio sulla sovrafatturazione e sull'insussistenza di costi inerenti e ha confermato l'applicabilità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nei confronti del socio persona fisica anche quando la partecipazione alla società che ha generato gli utili è mediata da una società partecipante (I. s.r.l.), considerata mero schermo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio (euro 3.000 oltre IVA e CAP se dovuti).

Norme richiamate

  • DPR 917/1986 art. 47

    49,72% (utilizzato per la determinazione della base imponibile spettante al socio)

    Usato quale criterio per individuare la quota di partecipazione ai fini dell'imputazione dei redditi di capitale derivanti da partecipazione qualificata

  • DPR 917/1986 art. 83

    Principio di derivazione del bilancio civile a base del bilancio fiscale: i costi non deducibili o inesistenti non possono concorrere a formare il risultato fiscale, giustificando il recupero a tassazione

  • Codice di procedura civile art. 112

    Richiamato per il principio secondo cui il giudice deve attenersi ai vizi di invalidità dedotti nel ricorso e non può decidere su questioni non dedotte dalle parti

  • Codice di procedura civile art. 295

    Norma richiamata dal ricorrente relativa alla sospensione del processo per l'esistenza di un giudizio pregiudiziale; la Commissione ha considerato inammissibile la pregiudizialità prospettata

  • D.lgs. 31.12.1992 n. 546 art. 24

    Citato per i limiti all'introduzione di motivi aggiunti: ammessi solo per deposito di documenti non conosciuti alle altre parti o per ordine della commissione

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. T, varie pronunce: n. 29345/2020, 26949/2020, 27445/2020, 19794/2020, ecc.)

    Principio consolidato: nelle società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili; il socio può comunque disinnescare la presunzione provando il reinvestimento/accantonamento degli utili o la propria totale estraneità alla gestione

  • Cass. Sez. T 10.6.2009 n. 13338 e Cass. Sez. T 20.12.2018 n. 32959

    Affermano che l'interposizione di una società controllante non è sempre opponibile al fisco quando sia utilizzata come schermo per eludere l'imposizione; la società interposta può non impedire l'applicazione della presunzione

  • Cass. Sez. T 17959/2012 e 17960/2012

    Principio secondo cui costi fittizi o non deducibili determinano una maggiore base imponibile: non vi è differenza tra maggiori ricavi e indeducibilità/inesistenza di costi ai fini del recupero a tassazione

Massime di principio

  • In presenza di una "ristretta base" societaria (poche persone fisiche riconducibili al controllo) è legittima la presunzione che utili extracontabili accertati in capo alla società siano pro quota imputabili ai soci persone fisiche; tale presunzione vale anche se la partecipazione è indiretta tramite una società partecipante, quando la struttura partecipativa è di fatto riconducibile alle persone fisiche.
  • Il contribuente può vincere la presunzione dimostrando elementi contrari: che gli utili sono stati reinvestiti o accantonati dalla società o che il socio ha avuto un ruolo meramente formale e non ha partecipato alla gestione o al controllo (prova della propria estraneità alla gestione).
  • L'accertamento che disconosce costi inesistenti o indeducibili legittima il recupero di una maggiore base imponibile: ai fini fiscali l'indeducibilità di costi ha effetti analoghi alla loro inesistenza e può dar luogo a presunzione di maggior reddito e conseguente imputazione ai soci nelle società a ristrettabase.
  • Proceduralmente il giudice tributario è vincolato ai motivi di ricorso introdotti in primo grado: questioni non dedotte non possono essere decise salvo introduzione regolare di motivi aggiunti nei casi previsti dalla legge (rischio di extrapetizione se il giudice decide su censure non sollevate).
  • La qualificazione di una società interposta come "mero schermo" è valutazione fattuale: l'Amministrazione può utilizzarla per ricondurre i flussi reddituali alle persone fisiche quando emergono elementi concreti di collegamento e controllo; in assenza di verifiche sulla società interposta la sua esistenza non impedisce automaticamente l'applicazione della presunzione se sussistono indizi forti di elusione/sovrafatturazione.

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