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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05826/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione, avverso una sentenza di patteggiamento, era generica e comunque proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del GIP del Tribunale, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale era stata applicata la pena richiesta in relazione al reato di detenzione e cessione di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che il ricorso era generico e proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con conseguente inammissibilità 'de plano'.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.

    norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso definito con consenso del pubblico ministero.

  • art. 73 commi 1-bis e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    in relazione al reato di cui all'art. 73 commi 1-bis e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice in materia di stupefacenti, richiamata quale titolo del reato oggetto di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    delimita i casi di ricorribilità per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; fuori da tali ipotesi il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dalla legge; se l'impugnazione esula da tali casi, è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, la censura che investe esclusivamente la severità della pena, senza rientrare nelle ipotesi consentite, non è scrutinabile.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano quando l'impugnazione è generica e proposta fuori dai limiti normativi di ricorribilità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

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