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Sentenza

Sentenza n. 5960/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento: - della nota DGPER prot. 118636 del 31.07.2024 e del relativo allegato con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso contenente la valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali posseduti da ciascun candidato alla data del 29.12.2017 e dichiarati nella domanda di partecipazione, nella parte lesiva per parte ricorrente; - del decreto dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha approvato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente; - dell’allegato al decreto dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 recante la graduatoria definitiva della procedura riservata de qua, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n. 1.988 con il punteggio di 6,5, per omessa attribuzione del punteggio relativo a tutti i titoli culturali posseduti alla data di presentazione della domanda e correttamente dichiarati; - del decreto dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente; - dell’allegato al decreto dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 recante la graduatoria definitiva rettificata della procedura riservata de qua, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n. 1.988 con il punteggio di 6,5, per omessa attribuzione del punteggio relativo a tutti i titoli culturali posseduti alla data di presentazione della domanda e correttamente dichiarati; - della Nota prot. n. 169737 del 18.10.2024 con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha reso noto l’avvio del conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti nei ruoli della Dirigenza Scolastica nei confronti dei vincitori della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per parte ricorrente; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente. Per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio complessivo di 5,00 punti per i titoli culturali posseduti alla data del 29.12.2017, in applicazione del D.M. n. 107/2023 e del D.M. n. 138/2017. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CALOGERO MARIA DOMENICA il 23\1\2026 : PER L’ANNULLAMENTO: Del Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 3827 del 18.12.2025 e del relativo allegato, recante la pubblicazione della graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n. 2.000 con il punteggio di 6,5, per omessa attribuzione del punteggio relativo a tutti i titoli culturali posseduti alla data di presentazione della domanda e correttamente dichiarati; Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202411191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie della procedura riservata per il reclutamento di dirigenti scolastici, nella parte relativa alla mancata attribuzione del punteggio per i titoli culturali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria nazionale e le successive graduatorie rettificate della procedura riservata per dirigenti scolastici disciplinata dal D.M. n. 107/2023, contestando la mancata attribuzione del punteggio per i titoli culturali dichiarati o, secondo la prospettazione della ricorrente, comunque già risultanti nella disponibilità dell'Amministrazione. Ha dedotto la violazione del D.M. n. 107/2023 e del D.M. n. 138/2017, sostenendo che la laurea specialistica in storia della filosofia avrebbe dovuto essere valutata come titolo aggiuntivo e che ulteriori titoli — un master in dirigenza scolastica, due master di secondo livello, un diploma di specializzazione biennale e un ulteriore master — avrebbero dovuto comportare l'attribuzione complessiva di 5 punti. La ricorrente ha inoltre sostenuto che tali titoli erano stati indicati in una precedente istanza di trasferimento e ha attribuito la loro mancata dichiarazione nella domanda della procedura riservata a un presunto errore del sistema informatico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, compresi i motivi aggiunti relativi alla graduatoria rettificata del 18 dicembre 2025. Quanto alla laurea specialistica, il giudice ha rilevato che la Tabella A del D.M. n. 138/2017 consente nella categoria A.1 la dichiarazione di titoli di laurea diversi e aggiuntivi rispetto al titolo utilizzato per l'ammissione al concorso; poiché la laurea specialistica era stata utilizzata per l'ammissione, essa non poteva essere riconosciuta come titolo aggiuntivo. Quanto agli ulteriori titoli, il TAR ha ritenuto decisivo l'art. 3, comma 4, del D.M. n. 107/2023, che imponeva ai candidati di dichiarare nella nuova domanda tutti i titoli valutabili posseduti alla data del 29 dicembre 2017, anche se già dichiarati in precedenza. La circostanza che i titoli fossero stati indicati in una precedente istanza di trasferimento non era sufficiente a supplire alla mancata dichiarazione nella domanda della procedura riservata. Inoltre, la ricorrente non ha fornito prova dell'asserito errore del sistema informatico. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4, D.M. n. 107/2023

    Nella medesima domanda i candidati dichiarano i titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017. Sono tenuti a tale dichiarazione anche coloro i quali vi avessero precedentemente provveduto

    La lex specialis imponeva una nuova e specifica dichiarazione dei titoli nella domanda della procedura riservata, anche quando gli stessi titoli fossero stati dichiarati nella procedura del 2017 o comunicati all'Amministrazione per altre finalità.

  • Tabella A, categoria A.1, D.M. n. 138/2017

    Sono valutabili come titoli aggiuntivi i titoli di laurea diversi e ulteriori rispetto a quello utilizzato per l'ammissione al concorso; il medesimo titolo utilizzato per l'ammissione non può essere nuovamente valutato in categoria A.1.

  • Tabella A, categorie A.6, A.7 e A.8, D.M. n. 138/2017

    I titoli culturali rientranti nelle categorie indicate possono essere valutati solo se correttamente dichiarati nella domanda secondo quanto richiesto dalla lex specialis della procedura.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis di una procedura selettiva impone ai candidati di dichiarare nella domanda i titoli valutabili, la mancata dichiarazione nella domanda rilevante preclude la valutazione dei titoli, anche se essi erano stati dichiarati in una precedente procedura o comunicati all'amministrazione per finalità diverse.
  • Un titolo di studio già utilizzato per l'ammissione a una procedura concorsuale non può essere nuovamente valutato come titolo aggiuntivo nella categoria riservata a titoli di laurea diversi e ulteriori.
  • L'amministrazione non può essere tenuta a ricostruire d'ufficio, ai fini della valutazione concorsuale, titoli risultanti da atti formati per procedimenti diversi quando la lex specialis richiede una specifica dichiarazione nella domanda di partecipazione.
  • L'asserito errore del sistema informatico che avrebbe impedito la dichiarazione dei titoli deve essere provato dal candidato; in mancanza di prova, non può giustificare la rivalutazione dei titoli non dichiarati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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