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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1875/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza della CTP di secondo grado che aveva confermato la decisione di primo grado annullando avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2008. L'Amministrazione sosteneva che la AGC SRL, pur avendo sede legale a San Marino, fosse "esterovestita" e avesse la sede effettiva in Bolzano, partecipando a una frode carosello; perciò avrebbe dovuto essere assoggettata al fisco italiano (IRPEF/IVA/IRAP) e il reddito dei soci rideterminato. L'Agenzia richiamava il p.v.c. e una sentenza di patteggiamento come prove che le attività essenziali si svolgevano in Italia (in particolare consegne/logistica a Bolzano) e contestava la qualità soggettiva dei ricorrenti rispetto al periodo 2008 e l'eventuale inidoneità della notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che i criteri di collegamento previsti dall'art. 73 TUIR (sede legale, sede dell'amministrazione, oggetto principale) non possono essere confusi con il criterio di cui all'art. 58 DPR 600/1973 e che, in ogni caso, gli elementi richiamati dall'Amministrazione (p.v.c. e sentenza di patteggiamento) riguardavano un periodo successivo al 2008. Pertanto non sussistevano prove idonee a dimostrare che, per il 2008, la AGC SRL avesse la sede effettiva in Italia o che i ricorrenti fossero soci nel periodo contestato. Per tali ragioni il ricorso è stato integralmente respinto; la Corte ha altresì statuito che non è dovuto il contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato secondo la normativa citata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58

    Individua il domicilio fiscale rilevante ai fini amministrativi (tassazione e notifiche). La Corte ha richiamato la distinzione tra questo criterio (residuo per competenza/ notifiche) e i criteri di collegamento sostanziali previsti dall'art. 73 TUIR.

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), art. 73 (commi 3 e 4)

    Stabilisce i criteri alternativi e paritetici per determinare la residenza fiscale delle societa' estere: sede legale, sede dell'amministrazione, o oggetto principale. La Corte ha affermato che tali criteri sono distinti da quelli del DPR 600/1973 e vanno applicati al periodo d'imposta oggetto di accertamento.

  • codice civile, art. 2505

    «Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti»

    Richiama il principio per cui, per società costituite all'estero, la legge italiana può trovare applicazione se la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale si trovano in Italia; la Corte lo usa per collegare l'analisi civilistica e fiscale sulla residenza.

  • codice civile, artt. 2697, 2727, 2729

    Richiamati dall'Agenzia in tema di onere della prova e valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che l'Amministrazione non abbia fornito prove idonee a dimostrare la residenza fiscale in Italia per il periodo 2008.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma (n. 3 e n. 5)

    Norma che disciplina i motivi di cassazione per violazione di legge e per mancato esame di fatto decisivo; i motivi dell'Agenzia sono stati valutati e il primo ritenuto infondato; gli altri sono stati assorbiti.

  • codice di procedura civile, art. 115

    Richiamato dall'Agenzia in relazione ai mezzi di prova e alla necessità di valutare la qualità di socio; la Corte ha ritenuto non provata la qualità dei ricorrenti per il periodo contestato.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18

    Riferito dall'Agenzia in tema di acquiescenza della società agli accertamenti; la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata trattata senza risultare comunque idonea a ribaltare la mancanza di prova sulla residenza per il 2008.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nella versione introdotta dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha stabilito che non può trovare applicazione nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, che è esentata dal pagamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il fisco deve provare con elementi riferibili espressamente al periodo d'imposta contestato che la sede effettiva o l'oggetto principale della società si trovi in Italia; prove riferite a periodi successivi non sono idonee a giustificare l'accertamento.
  • Per le società estere (in particolare extra-UE) i criteri di collegamento di art. 73 TUIR (sede legale, sede dell'amministrazione, oggetto principale) sono alternativi e paritetici tra loro e non vanno confusi con il criterio di domicilio fiscale previsto dall'art. 58 DPR 600/1973, che ha funzione diversa (competenza/ notifica).
  • La qualificazione della società (ad es. accertamento di "esterovestizione" o abuso della personalità giuridica) richiede elementi probatori chiari e specifici; l'esistenza di frodi accertate per periodi successivi non basta per estendere automaticamente la residenza fiscale a un periodo anteriore.
  • L'onere della prova grava sull'Amministrazione quando contesta la residenza fiscale estera: deve dimostrare fatti concreti e pertinenti al periodo impugnato; l'assenza di controprove può essere valutata solo se esistono elementi probatori rilevanti.
  • La dichiarazione di acquiescenza della società agli accertamenti deve risultare inequivoca e riferibile alla persona giuridica nel periodo rilevante per poter essere utilizzata contro i soci o per consolidare l'accertamento.
  • Le Amministrazioni dello Stato, in virtù del meccanismo della prenotazione a debito, possono essere esenti dall'obbligo di pagamento del contributo unificato nelle controversie giudiziarie.

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