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Sentenza

Sentenza n. 263/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia adottata nei confronti della ditta individuale, unitamente al provvedimento di cancellazione dell'attività dall'albo delle imprese artigiane

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'interdittiva antimafia notificata l'8 maggio 2024 e il connesso provvedimento di cancellazione dell'attività dall'albo delle imprese artigiane. Ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per erronea valutazione e interpretazione della documentazione, contestando gli elementi ricavati dalla relazione del Gruppo Provinciale Interforze. In particolare, ha sostenuto che l'interdittiva fosse fondata sul procedimento penale RGNR 2708/2017, mediante integrale recepimento di una richiesta di rinvio a giudizio e di un'ordinanza cautelare non più esistente; ha inoltre contestato la rilevanza di una condotta estorsiva attribuita a un soggetto ritenuto poco credibile e dei rapporti parentali valorizzati dalla Prefettura, deducendo l'assenza di prova della loro interferenza con l'impresa. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 27 Cost., sotto il profilo della presunzione di non colpevolezza. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 4 Cost., sostenendo che l'interdittiva gli avrebbe impedito di svolgere l'attività necessaria al sostentamento proprio, del nucleo familiare e dei dipendenti.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima la valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa. Ha affermato che l'interdittiva non richiede la prova dell'intervenuta infiltrazione o del condizionamento effettivo dell'impresa, ma la presenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, attraverso una valutazione prognostica e induttiva, risulti più probabile che non il pericolo di ingerenza mafiosa. Gli elementi devono essere esaminati unitariamente e non atomisticamente. Nel caso concreto, il quadro indiziario comprendeva l'imputazione e il rinvio a giudizio del titolare per reati aggravati dal metodo mafioso, il coinvolgimento di altri soggetti, tra cui un cugino pregiudicato per associazione mafiosa, nonché la ritenuta messa a disposizione del suocero, indicato come esponente della mafia locale, attraverso un'interposizione fittizia relativa a beni successivamente confiscati con provvedimento definitivo. Tali elementi, considerati nel loro complesso, sono stati ritenuti sufficienti a fondare il rischio di infiltrazione criminale. Il motivo relativo all'art. 27 Cost. è stato respinto perché l'interdittiva antimafia non ha natura penale né persegue l'accertamento della colpevolezza, ma svolge una funzione preventiva e cautelare, con anticipazione della soglia di tutela dell'ordine pubblico economico. È stato respinto anche il motivo fondato sull'art. 4 Cost., poiché la limitazione della libertà di iniziativa economica costituisce una conseguenza del bilanciamento con le prevalenti esigenze di prevenzione delle infiltrazioni mafiose; tale limitazione integra una forma di incapacità ex lege, parziale e tendenzialmente temporanea. Il TAR ha inoltre richiamato la possibilità di aggiornamento dell'informazione antimafia quando vengano meno le circostanze poste a fondamento dell'interdittiva. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011

    eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

    La norma individua una fattispecie di pericolo: è sufficiente che il tentativo di infiltrazione sia desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori, senza necessità che il condizionamento si sia già concretamente realizzato.

  • art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011

    al venir meno delle circostanze considerate rilevanti ai fini della precedente emissione dell'interdittiva

    Il venir meno delle circostanze rilevanti può giustificare un aggiornamento dell'informazione antimafia, consentendo la riespansione della libertà economica del destinatario.

  • art. 27 Cost.

    presunzione di non colpevolezza

    La presunzione di non colpevolezza propria del processo penale non impedisce l'adozione di un'interdittiva antimafia, che si fonda su una prognosi preventiva del rischio e non sull'accertamento della responsabilità penale.

  • art. 4 Cost.

    La limitazione dell'attività economica conseguente all'interdittiva è compatibile con la Costituzione perché giustificata dalle esigenze preventive di tutela dell'ordine pubblico economico e dal bilanciamento con la libertà di iniziativa economica.

  • art. 416-bis c.p.

    I riferimenti a reati aggravati dall'agevolazione mafiosa e ai rapporti con soggetti coinvolti in associazioni mafiose possono concorrere, insieme agli altri elementi del quadro indiziario, a fondare la prognosi di permeabilità mafiosa.

Massime di principio

  • La legittimità di un'interdittiva antimafia deve essere valutata mediante un esame unitario e non atomistico degli elementi disponibili, secondo la regola del "più probabile che non"; non è richiesta la prova certa dell'infiltrazione mafiosa né del condizionamento effettivamente realizzato.
  • L'interdittiva antimafia è una misura preventiva e cautelare, fondata su una prognosi induttiva di pericolo, e non richiede il raggiungimento dello standard probatorio penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La presenza di procedimenti penali, rapporti familiari o patrimoniali con soggetti collegati alla criminalità organizzata può concorrere alla prognosi di permeabilità dell'impresa quando tali elementi, considerati nel loro complesso, offrano un attendibile grado di verosimiglianza del rischio di condizionamento.
  • La presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. non è violata dall'interdittiva antimafia, poiché quest'ultima non accerta la colpevolezza e non ha finalità sanzionatoria, ma mira ad anticipare la tutela dell'ordine pubblico economico.
  • L'interdittiva antimafia può incidere sulla libertà di iniziativa economica attraverso una forma di incapacità ex lege parziale e tendenzialmente temporanea, giustificata dal bilanciamento tra prevenzione delle infiltrazioni mafiose e tutela dell'attività economica.
  • Quando vengano meno le circostanze poste a fondamento dell'interdittiva, l'ordinamento consente l'aggiornamento dell'informazione antimafia, quale strumento di possibile riespansione della libertà economica del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativiPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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