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Sentenza

Sentenza n. 4692/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1433/2025 del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, pubblicata in data 26.03.2025;

Giustizia amministrativa202505193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, n. 1433/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 6.469,77 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, pubblicata il 26 marzo 2025 e notificata al Ministero il 27 marzo 2025 quale titolo esecutivo. Il giudicato aveva riconosciuto euro 6.469,77, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse relative agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Il ricorrente ha sostenuto che il Ministero non aveva adempiuto alla statuizione. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità del ricorso rispetto al termine dilatorio di 120 giorni.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notifica del titolo esecutivo al Ministero e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Ha chiarito che, ai fini di tale termine, il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile e che il termine decorre dalla notifica della sentenza munita di attestazione di conformità; la spedizione in forma esecutiva, non più necessaria dopo le modifiche all'art. 475 c.p.c., è distinta da tale nozione. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza e accolto il ricorso, ordinando al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza del TAR a istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per il caso di inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni; nessun compenso è dovuto per l'attività, rientrante nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Questo differisce dalla "spedizione in forma esecutiva", che, in base all’art. 475 c.p.c., costituisce requisito necessario affinché le sentenze, e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, possano essere effettivamente portati a esecuzione secondo il rito civile, spedizione che dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia all’art. 475 c.p.c. non è più necessaria. Conseguentemente, la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 c.p.c., nel senso che il termine di 120 giorni inizia a decorrere dalla notifica del “titolo esecutivo” (sentenza dotata di attestazione di conformità) presso la sede del debitore.

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notifica al debitore della sentenza munita di attestazione di conformità, quale titolo esecutivo; non occorre la spedizione in forma esecutiva prevista in precedenza dall'art. 475 c.p.c.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito – per la parte di interesse – il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

    Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza accoglie il ricorso e adotta le misure necessarie a garantirne l'integrale esecuzione, inclusa la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • Ai fini del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; il termine decorre dalla notifica al debitore della sentenza munita di attestazione di conformità, senza che sia necessaria la spedizione in forma esecutiva non più richiesta dall'art. 475 c.p.c.
  • Quando l'amministrazione non esegue una statuizione passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento integrale entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

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