Sentenza n. 467/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 760/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 10803/2023 del Tribunale di Palermo Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 760/2025, recante condanna all'emissione della carta docente e all'accredito di euro 1.500,00, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario n. 760/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all'emissione della carta docente e all'assegnazione sulla stessa della somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi. L'amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia entro il termine previsto dalla legge, nonostante la notificazione del titolo. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione della sentenza. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al pagamento delle spettanze dovute, comprensive degli interessi. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario ad acta deve operare tramite il processo amministrativo telematico; l'incarico è obbligatorio e non rifiutabile. Il TAR ha inoltre precisato che i ritardi nell'esecuzione possono determinare responsabilità amministrativa e ha posto le spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge, a carico dell'amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da titolo esecutivo, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nella fattispecie presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite, applicata dal TAR nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda è passato in giudicato ed è inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte interessata.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all'amministrazione resistente può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico, utilizzando l'apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può essere fonte di responsabilità amministrativa.
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