Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 467/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 760/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 10803/2023 del Tribunale di Palermo Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 760/2025, recante condanna all'emissione della carta docente e all'accredito di euro 1.500,00, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario n. 760/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all'emissione della carta docente e all'assegnazione sulla stessa della somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi. L'amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia entro il termine previsto dalla legge, nonostante la notificazione del titolo. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione della sentenza. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al pagamento delle spettanze dovute, comprensive degli interessi. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario ad acta deve operare tramite il processo amministrativo telematico; l'incarico è obbligatorio e non rifiutabile. Il TAR ha inoltre precisato che i ritardi nell'esecuzione possono determinare responsabilità amministrativa e ha posto le spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge, a carico dell'amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da titolo esecutivo, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nella fattispecie presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite, applicata dal TAR nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda è passato in giudicato ed è inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte interessata.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all'amministrazione resistente può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico, utilizzando l'apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.
  • Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può essere fonte di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.